La cultura giudica i giudici italiani

1. Il “Mistero del processo” e la perdita del limite: la lezione di Salvatore Satta

La crisi profonda che attraversa la magistratura contemporanea non può essere liquidata come una mera questione di equilibri politici, di riforme ordinamentali o di scontro tra poteri dello Stato. Essa affonda le sue radici in una mutazione ben più profonda, di carattere antropologico e culturale, che ha investito l’intero ceto giudiziario, portandolo a smarrire progressivamente il senso del limite e la coscienza della propria parzialità. Per comprendere la natura di questa deriva, è necessario sottrarsi alle contingenze della cronaca giornalistica e risalire alla straordinaria intuizione teoretica che Salvatore Satta ci ha consegnato nelle pagine densissime de “Il mistero del processo”. Satta, con la lucidità propria del grande giurista che sa farsi filosofo, ci ha insegnato che il processo non è un semplice congegno tecnico, uno strumento neutrale predisposto per l’applicazione meccanica del diritto positivo, né un mezzo per raggiungere uno scopo ad esso esterno, sia esso la giustizia sociale o la moralizzazione pubblica. Al contrario, il processo è esso stesso il luogo in cui si consuma la dimensione tragica e insondabile del giudicare. Nella visione sattiana, l’atto del giudizio si esaurisce in se stesso, e la pena non è un posterius, un fatto puramente esecutivo che segue cronologicamente la sentenza, ma è intrinseca, consustanziale all’essere stesso sotto processo. Il processo, per il solo fatto di instaurarsi, individua un colpevole e infligge una sofferenza che nessuna assoluzione successiva potrà mai cancellare.

La patologia della giurisdizione odierna risiede precisamente nel capovolgimento e nell’oblio di questa dolorosa consapevolezza. Il ceto giudiziario si è progressivamente burocratizzato, trasformando il rito in una prassi manageriale orientata all’efficienza e, al contempo, investendosi di una missione ideologica di palingenesi civile. Quando il magistrato perde la cognizione della natura “misteriosa”, drammatica e intrinsecamente imperfetta del proprio ufficio, scivola inevitabilmente in un pericoloso delirio di onnipotenza. L’oblio del limite trasforma l’applicazione della legge in un esercizio di potere sovrano e assoluto, dove il giudice, dimenticando la propria fallibilità e la parzialità strutturale della propria prospettiva, pretende di farsi arbitro etico della società e ingegnere delle coscienze. È in questa rimozione della sofferenza dell’imputato e della sacralità del rito, ridotto a pura tecnocrazia giudicante o ad arena mediatica, che si consuma il peccato originale della magistratura moderna: l’aver sostituito all’umiltà del conoscere l’arroganza del decidere.

Il peccato originale del ceto giudiziario, dal punto di vista dell’alto pensiero giurifilosofico, risiede nella perdita della consapevolezza del limite. Il magistrato moderno, inserito in un meccanismo di carriera, concorsi e correnti, rischia di smarrire la dimensione tragica del suo ufficio, trasformando l’atto sacro e tremendo del giudicare un suo simile in una prassi burocratica autosufficiente. L’uomo nel rito giudiziario non conta più come tale, diventa solo un caso da sbrigare burocraticamente nel presunto rispetto di codici, commi e regolamenti. Si può ben dire che nessuno abbia penetrato l’essenza metafisica del processo con la lucidità di Salvatore Satta. Molto significativa è questa pagina: «Il processo non mira alla attuazione della legge, come generalmente si dice, per la semplice ragione che il processo è esso stesso l’attuazione della legge, e questa attuazione non è altro che il giudizio. […] Noi crediamo di espiare nella pena, e non ci accorgiamo che espiamo nel processo; crediamo che il giudice sia lì per applicare una sanzione, e non ci accorgiamo che la sanzione è nel fatto stesso che egli sia lì. La pena non è la fine del processo, ma il processo è la fine dell’uomo» (Salvatore Satta, Il mistero del processo, Adelphi, Milano, 1994, p. 83, pp. 89-90).

In altri termini, Satta ribalta la prospettiva illuministica e legalitaria. Il magistrato che si culla nell’idea di essere un “tecnico del diritto” rimuove il dato reale: il rito giudiziario, con i suoi tempi, le sue scartoffie, le sue attese e la sua violenza simbolica, è già una condanna che lacera la carne dell’uomo, sia esso innocente o colpevole. L’intransigenza analitica di Satta colpisce l’indifferenza del ceto giudiziario verso l’aspetto esistenziale dell’imputato. Il giudice che “smaltisce i fascicoli” cessa di essere un uomo che dialoga con il mistero del male e si fa ingranaggio di una macchina antropofaga. Poche pagine dopo, Satta definisce l’essenza stessa del giudicare, mostrando l’indegnità strutturale dell’essere umano di fronte a tale compito se privato del senso del tremore: «C’è qualcosa di terribile nell’ufficio del giudicare, che fa tremare l’anima di chi vi è chiamato, se egli riflette un momento sul ministero che esercita: l’idea che un uomo possa sedere sul banco e pronunziare una parola che decide della vita, dell’onore, della libertà di un suo simile, è un’idea che confina con la follia. Il giudice è l’uomo che si fa Dio» (Salvatore Satta, Il mistero del processo, cit., p. 83).

La cultura, per bocca di Satta, richiederebbe al magistrato non una competenza tecnica superiore, ma un’umiltà ontologica quasi monastica. Il “ceto” giudiziario, invece, storicamente tende a sindacalizzarsi, a proteggersi dietro lo schermo dell’inamovibilità e dell’infallibilità istituzionale. Quando il timore e il tremore svaniscono, sostituiti dall’orgoglio di casta o dall’ambizione professionale, la giurisdizione si corrompe nell’esercizio di un potere divino amministrato da creature strutturalmente parziali e fallibili.

2. Lo Stato di Eccezione permanente: la griglia di lettura di Giorgio Agamben

Se la lezione di Satta ci permette di illuminare la crisi interna all’atto stesso del giudicare, il pensiero di Giorgio Agamben ci offre gli strumenti concettuali necessari per decodificare la collocazione della magistratura all’interno delle macro-strutture del potere contemporaneo. Attraverso la lente teoretica sviluppata in Homo sacer, la critica alla deriva giudiziaria compie un salto di qualità, elevandosi a severo giudizio filosofico sulla metamorfosi dello Stato contemporaneo e sul declino delle democrazie occidentali. La tesi centrale di Agamben, secondo cui lo “stato di eccezione” — nato come misura provvisoria e circoscritta per far fronte a pericoli imminenti — si è progressivamente stabilizzato fino a diventare il paradigma costitutivo del governo moderno, trova nella prassi della magistratura italiana una spaventosa e costante conferma empirica. Da decenni, l’ordinamento giuridico e il dibattito pubblico vivono di una cronicizzazione dell’emergenza. Che si tratti di emergenza criminale, politica, economica o sanitaria, la logica emergenziale impone una costante deroga ai princìpi del diritto comune. In questo scenario sfigurato, il potere giudiziario ha progressivamente occupato gli spazi lasciati vuoti da una politica debole e priva di visione, legittimando la propria supplenza e la propria espansione ipertrofica in nome di una perenne esigenza di salvezza pubblica e di difesa sociale. Agamben considera provocatoriamente “lo Stato di eccezione come regola” e, volendone individuare l’origine, egli riprende il concetto di Carl Schmitt (“sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”) e l’analisi di Walter Benjamin, evidenziando come il diritto fondi la propria validità proprio sull’inclusione/esclusione dell’anomia (il vuoto di legge).

D’altra parte quel concetto contiene un paradosso: se in passato l’eccezione era una misura temporanea per tutelare lo Stato, oggi assistiamo a una sua cronicizzazione. Lo stato di emergenza diventa permanente, cancellando il confine tra democrazia e assolutismo. Volendo esemplificare, lo Stato di eccezione si estende dai campi di concentramento a Guantanamo. Il filosofo individua nello “Stato di eccezione” la logica che ha reso possibili i totalitarismi e le moderne detenzioni extragiudiziali, dove gli individui sono ridotti alla pura sopravvivenza biologica.

Il rischio radicale insito in questa pervasiva giuridificazione e penalizzazione dell’esistenza, lucidamente denunciato da Agamben, è la progressiva riduzione del cittadino a “nuda vita” (zoe), ovvero a corpo biologico esposto e indifeso di fronte all’arbitrio di un potere sovrano che decide, attraverso le sue categorie, dell’inclusione o dell’esclusione dalla comunità civile. Quando la magistratura cessa di agire come custode rigoroso dei diritti fondamentali e dei limiti del potere statale, per farsi invece cinghia di trasmissione e interprete di uno stato di eccezione permanente, il garantismo viene sistematicamente sacrificato sull’altare dell’efficienza repressiva o della domanda di sicurezza morale avanzata dalla piazza. Le garanzie costituzionali si attenuano fino a svanire, la presunzione di innocenza si ribalta in presunzione di colpevolezza e l’eccezione si normalizza nella prassi quotidiana. Il ragionamento agambeniano svela così l’autentica e inquietante natura della supplenza giudiziaria: essa non rappresenta un correttivo democratico o un contrappeso istituzionale, ma è il sintomo macroscopico di una democrazia svuotata della sua dialettica e della sua sovranità, un sistema in cui il verdetto giudiziario si sostituisce alla decisione politica e la nuda vita del cittadino resta perennemente confinata nell’orizzonte kafkiano di un processo senza fine.

3. Il primato della norma e lo spettro del “magistrato etico”: l’avvertimento di Norberto Bobbio

Per comprendere l’impatto istituzionale di questa metamorfosi, è indispensabile ritornare al nucleo essenziale della riflessione liberal-democratica di Norberto Bobbio, in particolare alla sua classica e insuperata distinzione tra il “governo delle leggi” e il “governo degli uomini”. Il pensiero di Bobbio offre una diga concettuale fondamentale per decodificare il deficit di legittimazione democratica che affligge la magistratura contemporanea nel momento in cui essa pretende di farsi interprete diretta dei valori sociali.

Bobbio ci ricorda con fermezza che la tenuta e la sopravvivenza stessa di un sistema democratico e pluralista risiedono nella generalità, nell’astrattezza e, soprattutto, nella prevedibilità della norma giuridica. Il “governo delle leggi” è l’unica garanzia che impedisce il ritorno all’arbitrio del sovrano o del tiranno, perché costringe il potere a muoversi entro binari prestabiliti. Quando il ceto giudiziario pretende di valicare i confini dell’applicazione formale e rigorosa del diritto positivo, rivendicando il ruolo di avanguardia morale o di interprete autentico del “sentire comune”, si realizza un pericoloso e inaccettabile cortocircuito istituzionale. In una società complessa e strutturalmente pluralista, non esiste un’unica etica condivisa, né spetta alla magistratura definirla. Affidare al giudice il compito di estrarre dal cilindro dell’ermeneutica i “valori” da applicare al caso concreto significa trasformare la giurisdizione in un potere politico surrettizio, privo di quel mandato elettorale e di quella responsabilità di fronte ai cittadini che l’articolo 101 della Costituzione implicitamente esige quando afferma che i giudici sono soggetti e devono rimanere sottoposti esclusivamente alla legge.

Il primato della legge comporta la certezza del diritto, non già la sua discrezionalità, in quanto per Bobbio, il “governo delle leggi” (la rule of law) garantisce che il potere sia prevedibile, calcolabile e limitato. Le leggi sono generali e astratte; gli uomini, anche i più illuminati, sono mutevoli, passionali e di parte; ma il primato della legge deve anche coniugarsi con la democrazia come procedura avendo il filosofo torinese sempre difeso una concezione prevalentemente procedurale della democrazia: essa è un insieme di “regole del gioco” che stabiliscono chi deve decidere e come, e non cosa. Bobbio temeva il rischio del “magistrato etico” e guardava con estrema diffidenza a qualsiasi tentativo di sovrapporre la morale o l’etica personalistica all’applicazione del diritto positivo. Da qui nascono le sue riserve verso la magistratura intesa come “avanguardia etica”.

Affidare ai magistrati il compito di farsi interpreti etici significa trasformare le aule di tribunale in arene di scontro ideologico, dove la sentenza non dipende più dalla norma scritta, ma dalle convinzioni personali o morali del singolo giudicante. Quando la politica abdica al proprio ruolo legislativo o perde di credibilità, la magistratura tende a occupare il vuoto decisionale, donde il duplice fenomeno noto come supplenza giudiziaria e cortocircuito istituzionale. E l’analisi bobbiana anticipa appunto le derive della cosiddetta supplenza giudiziaria. Per Bobbio, questo fenomeno altera l’equilibrio dei poteri per due ragioni fondamentali. La prima è la snaturazione della norma: la magistratura deve essere la “fredda applicatrice” della Costituzione e delle leggi. Un’interpretazione eccessivamente creativa o “evolutiva” della norma rischia di trasformarsi in legislazione occulta. La seconda è il rischio del populismo giudiziario: cercare il consenso dell’opinione pubblica interpretando le ansie morali o giustizialiste della società mina l’indipendenza stessa della magistratura, che deve invece restare indifferente alle pressioni esterne e ancorata alle garanzie procedurali. In sostanza, il monito di Bobbio non è un invito a un cieco e meccanico formalismo, bensì una difesa della libertà dei cittadini. Se la legge perde la sua neutralità formale e diventa uno strumento flessibile nelle mani di giudici-filosofi o giudici-moralizzatori, il cittadino non è più guidato da regole certe, ma torna a essere sottomesso al “governo degli uomini” – mascherato, questa volta, sotto i paramenti sacrali della giustizia togata.

La supplenza giudiziaria, che Bobbio ha lucidamente anticipato nelle sue analisi sulle promesse non mantenute della democrazia e sulle degenerazioni procedurali del sistema dei partiti, altera profondamente il principio fondamentale della separazione dei poteri. Quando la politica abdica al proprio ruolo legislativo e programmatico per paura di assumersi responsabilità impopolari, il magistrato che occupa quel vuoto decisionale compie un arbitrio logico e costituzionale. Egli comincia a inseguire il consenso dell’opinione pubblica, si fa scudo delle ansie moralizzatrici della piazza e trasforma le aule di tribunale in arene ideologiche dove si celebrano processi non a fatti specifici, ma a stili di vita o a intere classi dirigenti.

4. La crisi del garantismo e la tentazione del giudice sovrano: l’analisi di Luigi Ferrajoli

Se l’orizzonte della filosofia politica di Bobbio ci permette di tracciare i confini esterni delle istituzioni, l’epistemologia giuridica di Luigi Ferrajoli ci conduce direttamente all’interno delle stanze del magistrato, penetrando nei meccanismi logici del metodo probatorio e denunciando il crollo verticale del modello cognitivo del processo penale. Ferrajoli mette a nudo, con l’intransigenza del grande teorico del diritto, la transizione patologica della magistratura italiana verso il modello del “giudice sovrano”: una figura in cui l’accertamento empirico del fatto reato viene sistematicamente sacrificato sull’altare del teorema d’accusa, del pregiudizio ideologico o del moralismo pubblico.

Il garantismo penale, nell’architettura ferrajoliana, non è un insieme di vuoti formalismi per avvocati azzeccagarbugli, ma rappresenta l’essenza stessa della civiltà giuridica moderna. Esso esige che il giudice sia rigorosamente sottomesso alla sola legge e che la sua attività si fondi su criteri rigorosi di scientificità, verificabilità e falsificabilità delle prove. Il giudice non deve intuire la colpevolezza, né deve emettere giudizi morali sulla personalità dell’imputato; deve esclusivamente accertare se un fatto empirico, tassativamente previsto dalla legge come reato, sia stato effettivamente commesso da quel soggetto, e deve farlo oltre ogni ragionevole dubbio, rifiutando ogni salto logico o suggestione extragiuridica. Scrive Ferrajoli nel saggio “Il garantismo e i poteri selvaggi” (Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 54): «Il collasso della legalità ordinaria e la crescita del potere discrezionale dei giudici rischiano di trasformare la giurisdizione in un potere slegato da parametri oggettivi, dove la decisione dipende più dalle opzioni ideologiche del giudicante che dall’accertamento empirico dei fatti».

E mette in guardia contro la figura del giudice che, spinto da un’istanza di palingenesi sociale o di moralizzazione pubblica, valica i confini della stretta legalità penale. Ferrajoli, grande esperto di logica giudiziaria ma dotato anche di vastissima cultura filosofica, denuncia il progressivo abbandono del metodo scientifico-induttivo nella formazione della prova, a favore di una “verità mediatica” o di assunzioni dogmatiche non falsificabili, come la “sensazione” che una delle parti in causa sia più o meno affidabile non in base agli atti formali prodotti ma in base ad altre motivazioni di carattere extrarazionale suscettibili poi di trasformarsi nei cavilli o arzigogoli di manzoniana memoria. Scrive ancora Ferrajoli: «Ogni qualvolta il giudice cessa di essere la bocca della legge e pretende di farsi interprete dei bisogni sociali, o strumento di difesa sociale, o peggio ancora tutore della moralità pubblica, la giurisdizione perde la sua legittimità democratica, che risiede esclusivamente nella sottomissione alla legge, e si trasforma in un potere arbitrario e selvaggio. Il giudice etico è il primo passo verso lo Stato totalitario, perché confonde il diritto con la morale e la prova con il sospetto» (Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari-Roma, 1989, p. 45). Ferrajoli individua qui la patologia collettiva della magistratura italiana, specialmente a partire dagli ultimi decenni del Novecento: la pretesa di esercitare una “supplenza etica” nei confronti di una politica debole o corrotta. Il magistrato che si percepisce come il “vendicatore” della società civile e dei suoi diversi gruppi sociali, commette un arbitrio logico e costituzionale. Egli non deve assecondare il sentimento popolare né farsi scudo di una presunta “domanda di giustizia” della piazza, come di un sindacato o di un condominio; il suo unico ancoraggio deve essere la verifica empirica del fatto, secondo regole rigidissime ma chiaramente riconoscibili di esclusione del dubbio. L’allargamento della discrezionalità interpretativa trasforma la magistratura in un potere sovrano incontrollato.

La patologia del ceto giudiziario contemporaneo, al contrario, risiede proprio nell’abbandono sistematico di questo metodo scientifico-induttivo. Sotto l’immensa e deformante pressione di un’ipertrofia mediatica che anticipa la sentenza nelle piazze televisive, il magistrato cede costantemente alla tentazione della “giustizia narrativa”. Il processo cessa di essere un luogo di verifica empirica delle prove e si trasforma nella costruzione di una storia plausibile, un racconto sociologico o morale che sappia soddisfare l’aspettativa dell’opinione pubblica o di qualche gruppo o personalità influenti e l’eco della stampa.

Il “giudice etico”, che valica i confini della stretta legalità penale per farsi strumento di palingenesi sociale, vendicatore della società civile o fustigatore dei costumi, opera una strisciante torsione totalitaria del diritto. Confondendo il diritto con la morale, il peccato con il reato e la prova con il semplice sospetto o l’indizio suggestivo, egli fonda la decisione su opzioni ideologiche extrarazionali. Questa è la definitiva abdicazione della giurisdizione al suo ruolo primario di garanzia del debole contro il forte o, almeno, del vero innocente contro il reale colpevole: la magistratura si trasforma in un potere selvaggio, assoluto e incontrollabile, incapace di riconoscere i propri limiti e specchio fedele di una patologia collettiva che ha smarrito il senso profondo della legalità costituzionale.

5. L’epistemologia giudiziaria e la mistificazione dei fatti: il contributo di Michele Taruffo

A consolidare ed estendere la critica epistemologica di Ferrajoli interviene la lezione fondamentale di Michele Taruffo sulla ricerca della “semplice verità” e sulla complessa struttura della costruzione dei fatti all’interno del processo. Taruffo compie un’operazione demistificatoria decisiva, smantellando dall’interno l’illusione retorica di una magistratura che considera la verità processuale come un assoluto dogmatico indiscutibile o, all’opposto, come una creazione puramente testuale, retorica e persuasiva del giudice, sganciata dal mondo reale.

La denuncia di Taruffo si rivolge con particolare severità contro la degenerazione narrativa della giurisprudenza contemporanea, che spesso scambia la coerenza estetica di una motivazione con la sua verità fattuale. Il processo non è un romanzo, non è un palcoscenico per narrazioni affascinanti o teoremi sociologici, ma un contesto d’applicazione della razionalità scientifica ed empirica. Ogni decisione giudiziaria deve fondarsi su un accertamento dei fatti che rispetti standard logici rigorosi e controllabili, analoghi a quelli delle scienze storiche o naturali. Quando il magistrato abdica al rigore logico della catena probatoria per sposare una “verità di comodo” — dettata dalla necessità di confermare le proprie tesi di partenza sebbene non professate apertamente, dalla fretta burocratica o dal desiderio di compiacere l’eco mediatica —, egli compie un vero e proprio tradimento epistemologico.

Taruffo ci avverte che il fatto non è una materia plastica che il giudice o il pubblico ministero possono modellare a piacimento per far quadrare l’ipotesi accusatoria o per sostenere un disegno politico-giudiziario complessivo. La decisione del giudicante deve essere il risultato, oltre che naturalmente di assoluta probità personale, di un vaglio critico delle prove basato su criteri di probabilità logica razionale, trasparente e confutabile dalle parti. Il ceto giudiziario odierno, invece, soffre di un profondo deficit di umiltà scientifica. Spesso si appropria della facoltà di riscrittura della realtà storica, scambiando le proprie congetture probabilistiche per evidenze solari e insindacabili. La perdita di questo rigore metodologico priva il cittadino della difesa più elementare e radicale: quella contro l’errore logico del giudicante. Se il fatto viene mistificato e piegato per assecondare il teorema del magistrato, la giurisdizione perde la sua natura conoscitiva e si riduce a mero esercizio di potere decisionale puro, a un atto di arbitrio mascherato da accertamento oggettivo che calpesta la dignità della persona sottoposta al giudizio.

«Il giudice deve ricostruire i fatti secondo criteri di razionalità e controllabilità, evitando ogni deriva verso forme di narrazione soggettiva», scrive Taruffo (M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Bari-Roma, 2009, p. 176); «la verità processuale non può ridursi a una storia plausibile: deve essere il risultato di un procedimento epistemico fondato su prove» (M. Taruffo, La prova dei fatti, Milano, Giuffrè, 1992, p. 27); «la pressione dell’opinione pubblica può indurre il giudice a privilegiare ricostruzioni suggestive, ma prive di adeguato fondamento probatorio» (M. Taruffo, La motivazione della sentenza, Giuffrè, Milano, 1995, p. 103).

Questi brani si sposano perfettamente con il fondato sospetto circa la non corrispondenza tra il “detto” e il “vissuto”. I costrutti logico-linguistici dei magistrati, infarciti di retorica sociologica o moralizzatrice, non di rado soggetti a pure e semplici suggestioni, si rivelano spesso “falsi, finti, inautentici” perché non poggiano sulla solidità della prova scientifica falsificabile, ma sulla suggestione narrativa. Quando poi il ceto giudiziario appalta la formazione del proprio convincimento all’eco mediatica, distrugge lo statuto di garanzia del cittadino e trasforma il tribunale in un anfiteatro romano.  

6. Gherardo Colombo: il fallimento della via giudiziaria alla moralità

La critica più dirompente al sistema giudiziario è quella che giunge dall’autocritica culturale di chi quel sistema ha contribuito a guidare. Gherardo Colombo, a distanza di anni dalla stagione di Mani Pulite, riconosce l’illusione idealistica e l’errore metodologico di un’intera generazione di magistrati. Scrive Colombo con estrema amarezza: «Per anni abbiamo creduto, nella magistratura, che l’applicazione rigorosa della pena e la celebrazione dei processi potessero risanare la società italiana, estirpare la corruzione e imporre la legalità. Abbiamo fallito. La legalità non si instaura per via giudiziaria. Il processo e il carcere non guariscono i rapporti sociali, spesso li cronicizzano, creando ulteriore marginalità e risentimento. La magistratura si è illusa di poter fare la storia, ma la storia l’ha travolta, lasciandoci un ceto giudiziario burocratizzato, arroccato sulle proprie correnti e incapace di un’autentica riforma etica» (Gherardo Colombo, Il perdono responsabile, Ponte alle Grazie, Milano, 2011, p. 132). Questa ammissione è il sigillo del suo celebre saggio. Il ceto giudiziario, che per decenni ha goduto di un immenso consenso popolare presentandosi come l’unica istituzione “sana” del Paese, riconosce la propria impotenza e la propria inadeguatezza culturale. L’illusione di poter redimere la società con le manette ha prodotto un’ipertrofia giudiziaria che ha paralizzato lo Stato senza migliorare la coscienza civile dei cittadini. È la dimostrazione di come quella “patologia” che si credeva individuale o circoscritta alla politica fosse in realtà collettiva, e avesse contagiato lo stesso ceto che pretendeva di esserne il medico.

Gherardo Colombo propone una visione della giustizia basata sulla responsabilizzazione e sulla riparazione dei danni, sostenendo che il carcere non sia un efficace strumento di riabilitazione né di prevenzione, e invita a pratiche alternative come la giustizia riparativa coinvolgendo attivamente vittime e condannati. Egli evidenzia come la maggior parte dei detenuti torni a delinquere e come il carcere spesso non riabiliti, limitandosi a esercitare repressione. La condizione carceraria, segnata da sovraffollamento, violenza fisica e psicologica, non favorisce la rieducazione e può persino incentivare ulteriori comportamenti criminali. Inoltre, la cultura della retribuzione spinge le vittime verso la vendetta invece di una reale guarigione psicologica. Colombo sostiene che il carcere, così com’è strutturato, non risponde agli obiettivi sanciti dalla Costituzione italiana e privi di diritti fondamentali i condannati e i loro familiari.

Egli propone invece forme di giustizia riparativa, in cui vittime e condannati vengono coinvolti in un processo di reale responsabilizzazione. Questo approccio non si limita ai tribunali o alle carceri, ma mira a un rinnovamento più ampio della convivenza civile, promuovendo la possibilità di reintegrazione del condannato nella società e di riparazione del danno subito dalla vittima. L’obiettivo è trasformare la relazione tra persona che delinque e comunità, permettendo un percorso educativo, dove il perdono diventa responsabile e non astratto. Ma alcune critiche sottolineano che le argomentazioni di Colombo, pur essendo stimolanti, rimangono in parte teoriche e probabilmente irrealistiche: vi sono ipotesi non sempre collegate a proposte concrete o sperimentazioni attuabili su larga scala. La conoscenza teorica dovrebbe tradursi in azioni esecutive dove il condannato incontra la pena e la consapevolezza del danno generato, ma questo non toglie il merito della tesi colombiana: quello di far riflettere, in taluni casi a giusta ragione, sugli indesiderati esiti sociali e culturali di una prassi giudiziaria fondata sul presupposto di capi d’accusa solidi e inoppugnabili, di condanne processuali altrettanto precise e ineluttabili, della moralizzazione sociale attraverso la via giudiziaria. Colombo avrebbe riflettuto meritoriamente su tutto ciò come anche sulla crisi del sistema correntizio della magistratura post-Mani Pulite. Quello che egli chiama “il perdono responsabile”, propone una visione realistica nei suoi obiettivi di reintegrazione e responsabilizzazione, anche se presenta dei limiti sulle applicazioni pratiche che richiederebbero sperimentazioni e strutture adeguate per tradurre la teoria in pratica operativa. Ma, com’è noto, colleghi stretti di Colombo, come Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo, ne avrebbero criticato decisamente, e forse non sempre a torto, le idee adottando un approccio meno garantista e meno liberal.

In fin dei conti, da una fusione dialettica delle posizioni critico-culturali e talvolta specificamente giurisprudenziali emerse sin qui, può trarsi un quadro in cui “la cultura” non accusa i giudici di essere onesti o disonesti, ma di essere culturalmente inadeguati al peso del loro potere. La cultura rimprovera al ceto giudiziario: 1. l’assenza di dubbio ovvero l’aver sostituito l’ascolto drammatico della verità con la rigidità del teorema; 2. la rimozione della propria parzialità ovvero il non riconoscere aprioristicamente la propria probabile quota di “disonestà oggettiva” o di errore, spacciando una verità burocratica per una verità assoluta; 3. L’allineamento al conformismo correntizio: l’aver barattato la solitudine regale del giudice per l’appartenenza protettiva a un ceto, a una fazione, a una corrente (il “sistema”).

7. Il verdetto della coscienza civile: il conformismo di casta in Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini

L’anatomia culturale e sociologica del ceto giudiziario trova la sua sanzione definitiva e più spietata nel tribunale della grande letteratura del Novecento. Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini, pur muovendo da sensibilità ideologiche, artistiche e filosofiche radicalmente diverse, convergono in modo straordinario nel denunciare l’inautenticità linguistica, l’arroganza burocratica e la cecità antropologica della magistratura italiana, svelandone le miserie dietro la maestà delle toghe.

Sciascia ha colto con precisione chirurgica e illuministica il dramma dell’onestà fanatica e l’orrore del potere che si crede puro. Il vero pericolo per le libertà civili, ci dice lo scrittore di Racalmuto, non è il magistrato corrotto — figura antica, identificabile e tutto sommato circoscrivibile —, ma il giudice burocraticamente onesto che si convince di essere investito di una missione storica, morale o salvifica. In quel preciso istante, il dubbio metodologico di matrice illuminista, l’ascolto delle ragioni dell’altro e il rispetto sacro delle regole del gioco vengono rimossi come intralci o tradimenti, sostituiti dal dogmatismo cieco del teorema d’accusa. Il magistrato si trasforma psicologicamente in inquisitore: comincia a utilizzare la carcerazione preventiva non come misura cautelare estrema, ma come strumento di pressione psicologica per estorcere confessioni, e la spettacolarizzazione delle inchieste come fonte primaria di legittimazione politica e di consenso sociale. Il ceto giudiziario si configura così, nell’analisi sciasciana, come un corpo chiuso, una corporazione separata dal paese, protetta da un conformismo di casta impermeabile a qualsiasi critica esterna e tragicamente innamorata delle proprie suggestive costruzioni logiche, anche quando queste calpestano la carne viva degli individui. 

Dalle denunce sui “professionisti dell’antimafia” (l’articolo storico sul “Corriere della Sera” del 1987) a opere come “Porte aperte” o “Il contesto”, Sciascia analizza il potere giudiziario come la forma più terribile di potere perché si esercita in nome del Bene. La sua critica all’inquisitore, alla perdita del dubbio metodologico e al fanatismo del teorema giudiziario è feroce e attualissima. Egli ritraeva così la psicologia dei professionisti dell’antimafia e la loro preoccupazione per la carriera e il potere: «Da questo stato d’animo sorse, improvvisa, la collera. Il capitano sentì l’angustia in cui la legge lo costringeva a muoversi; come i suoi sottufficiali vagheggiò un eccezionale potere, una eccezionale libertà di azione: e sempre questo vagheggiamento aveva condannato nei suoi marescialli» e poi: «I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso» (Sciascia, I professionisti dell’antimafia, in “Corriere della Sera”, 10 gennaio 1987). Sull’uso retorico dell’antimafia da parte dei politici, scrive: «Prendiamo, per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra» e sottolinea che «in nome dell’antimafia si esercita una specie di terrorismo, perché chi dissente da certe cose è subito accusato di essere un mafioso o un simpatizzante» (Ivi).

A questa critica del metodo e dell’ideologia giudiziaria si salda, completandola sul piano sociologico, la violenta requisitoria antropologica di Pier Paolo Pasolini. Per l’autore degli “Scritti corsari”, i giudici non sono entità astratte, ma sono l’espressione più retriva, conformista e clericale della mentalità piccolo-borghese italiana. Chiusi nella fortezza vuota delle loro scartoffie, dei loro codici e dei loro privilegi di status, i magistrati si muovono in un vuoto pneumatico di comprensione storica e umana. Pasolini ne denuncia con rabbia lucida la spaventosa asimmetria morale: implacabili, feroci e inflessibili contro i deboli, i sottoproletari, i diversi e le marginalità sociali — colpevoli di non uniformarsi al modello antropologico borghese —, ma strutturalmente ciechi, impotenti e complici di fronte ai reali, complessi e profondi meccanismi del potere economico e politico che devasta il Paese. La giurisdizione si svela così, nella requisitoria pasoliniana, nella sua tragica futilità formale: un apparato burocratico di autoconservazione che pretende di incasellare e giudicare la carne viva e mutante della società attraverso categorie giuridiche morte e codici polizieschi, rimuovendo sistematicamente la propria quota di parzialità, di violenza di classe e di profonda ingiustizia.

Se Sciascia contesta il metodo, Pier Paolo Pasolini contesta l’essenza antropologica del magistrato italiano. Negli “Scritti corsari”, Pasolini descrive il ceto giudiziario come una casta strutturalmente incapace di comprendere le reali mutazioni della società, poiché arroccata in un moralismo astratto e conformista, tipico della piccola borghesia burocratica. Scrive Pasolini in un articolo già allora meno ideologico di quanto potesse pensarsi: «Appartengo fatalmente a una indifferenziata Autorità: non posso non essere, per chi mi giudica, un rappresentante dell’ordine costituito. E questo ordine costituito è quello che mi processa, mi condanna, mi assolve, secondo criteri che non hanno nulla a che vedere con la giustizia, ma con la difesa del potere» (P. P. Pasolini, Il caos, rubrica sul settimanale “Tempo”, 1968). E, con una fine e allusiva osservazione psicologica, specificava: «Il giudicare è un atto che dà piacere. Un piacere che non ha nulla a che vedere con la giustizia». (Ivi. Cfr. anche G. Borgna, Pasolini e la giustizia, Rivista di diritto e letteratura, 1998), Altrove, aveva già scritto che i giudici esercitano una crudeltà morale che non deriva dalla legge, ma dalla loro personalità (Pasolini, Dichiarazione al processo per “atti osceni”, Roma, 1963). Ma, più estesamente, analizza la magistratura come: un luogo di perversione del potere, dove il giudice si deforma interiormente attraverso l’autorità, dove la discrezionalità diventa godimento narcisistico, dove la condanna è un atto di crudeltà personale, e l’assoluzione un atto di complicità morale (Pasolini, Lettere luterane, “Il processo” – 1975, Garzanti, Milano, 1976-77). In altri termini, per il poeta veneto, il giudice non esercita solo un potere: esercita una passione. La condanna è un atto che nasce da una zona oscura della sua coscienza, dove la morale si mescola al narcisismo, e il dovere alla voluttà. Che, però, non si deve intendere come una indebita generalizzazione pasoliniana ma piuttosto come evidenziazione di un meccanismo psichico sempre in agguato persino nei confronti della più eccelsa facoltà di razionalizzazione giuridica.

Francesco di Maria

Bibliografia ragionata

Per un approfondimento filologico dei testi citati e analizzati nel saggio:

  1. I fondamenti giusfilosofici e la dimensione tragica del diritto

Satta, Salvatore, Il mistero del processo, Milano, Adelphi, 1994.

Questo saggio breve e densissimo rappresenta il fulcro della critica metafisica al formalismo giuridico. Satta analizza il processo non come mezzo, ma come fine in sé, evidenziando la sofferenza intrinseca all’essere giudicati e l’illusione burocratica del ceto giudiziario.

Agamben, Giorgio, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995.

Testo cardine del pensiero filosofico contemporaneo. Agamben delinea i concetti di stato di eccezione come paradigma di governo e la progressiva giuridificazione dell’esistenza che riduce il bios (la vita qualificata dai diritti) a zoe (la nuda vita biologica sottomessa al controllo burocratico dello Stato).

Bobbio, Norberto, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984.

Il volume raccoglie i principali saggi bobbiani sulla tenuta delle istituzioni democratiche. Contiene il fondamentale capitolo “Governo degli uomini o governo delle leggi?”, in cui il filosofo torinese delinea il primato della norma generale e astratta contro l’arbitrio interpretativo e i rischi del populismo e della supplenza giudiziaria.

Ferrajoli, Luigi, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari-Roma, Laterza, 1989 (e successive edizioni).

L’opera monumentale del garantismo filosofico italiano. Al suo interno (in particolare nella Parte IVª dedicata alla “Scienza penale e giurisdizione”) Ferrajoli teorizza il modello cognitivo contro il modello inquisitorio, analizzando i rischi del giudice che si fa arbitro della moralità pubblica anziché freddo accertatore di fatti empirici.

  1. Epistemologia del processo e autocritica istituzionale

Taruffo, Michele, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari-Roma, Laterza, 2009.

Un testo cardine dell’epistemologia giudiziaria contemporanea. Taruffo analizza la struttura logica della decisione del magistrato, criticando la deriva “narrativa” e spettacolarizzata del processo moderno rispetto al rigore scientifico della prova.

Colombo, Gherardo, Il perdono responsabile, Milano, Ponte alle Grazie, 2011.

Un documento eccezionale di autocritica culturale proveniente dall’interno della magistratura. Colombo riflette sul fallimento della “via giudiziaria” alla moralizzazione della società e sulla crisi del sistema correntizio della magistratura post-Mani Pulite.

  1. La critica letteraria, civile e antropologica

Sciascia, Leonardo, Porte aperte, Milano, Adelphi, 1987.

Romanzo-saggio fondamentale ambientato durante il fascismo, in cui Sciascia mette in scena la solitudine drammatica del giudice che applica il dubbio metodologico contro il conformismo, la violenza di stato e l’onestà fanatica dei suoi stessi colleghi.

Sciascia, Leonardo, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Milano, Bompiani, 1989.

Raccolta degli interventi giornalistici e civili più duri di Sciascia (incluso il celebre articolo sui “Professionisti dell’antimafia” apparso sul “Corriere della Sera” il 10 gennaio 1987). È la miniera documentale della sua battaglia contro l’ipertrofia del potere giudiziario e i teoremi inquisitoriali.

Pasolini, Pier Paolo, Scritti corsari, Milano, Garzanti, 1975.

Raccolta dei celebri articoli pubblicati sul “Corriere della Sera” e su altre testate tra il 1973 e il 1975. Contiene le demolizioni pasoliniane del moralismo borghese, la critica ai processi-farsa del tempo e la denuncia dell’incapacità storica della magistratura di comprendere le mutazioni antropologiche del Paese.

Pasolini, Pier Paolo, Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1976.

Pubblicato postumo, raccoglie le ultime riflessioni pasoliniane sulla pedagogia pubblica, sul crollo delle istituzioni e sulla natura profondamente repressiva e clericale del ceto burocratico-giudiziario dello Stato italiano.

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