E’ del tutto legittimo chiedersi se l’apparato amministrativo, perduta l’originaria razionalità strumentale di matrice weberiana, non si configuri ormai tendenzialmente come un Moloch istituzionale autoreferenziale, un corpo separato dallo Stato e impermeabile alle concrete istanze civili. Quante volte capita di chiedersi se la Cassazione sia una vera corte di giustizia popolare oppure una macchina burocratica senz’anima che sforna sentenze quasi sempre fondate su motivazioni arzigogolate e oscure che solo coloro che ne fanno parte dicono di trovare perfettamente comprensibili, un sistema pubblico o amministrativo rigido, impersonale e freddo, che segue regole fisse senza considerare i bisogni reali delle persone. E’ bene dirlo subito: in via fattuale, che è quel che più conta, la Cassazione non è né un tribunale “popolare” né una semplice macchina burocratica: è un organo con una funzione molto specifica, che spesso viene fraintesa. Essa è una corte tecnica, non popolare. La sua funzione non è “fare giustizia” nel senso comune, ma garantire la coerenza del sistema giuridico. Questo la porta a scrivere sentenze dense, formalistiche e spesso difficili da decifrare per chi non vive immerso nel linguaggio giuridico, che è una specie di mondo accanto o al di sopra del mondo reale. Non è una corte popolare perché non giudica i fatti ma solo il diritto. Non decide se Tizio ha davvero rubato o se Caio ha davvero truffato: decide se i giudici di merito hanno applicato correttamente le norme e rispettato le regole del processo. Non riascolta testimoni, non rivaluta prove, non entra nella vita concreta delle persone, e questo la allontana dalla percezione di “giustizia” che ha il cittadino comune. Ha un ruolo di uniformazione, quasi da “custode della grammatica giuridica”: deve evitare che in Italia si applichi il diritto in modo incoerente tra Milano, Palermo e Torino.
Che le motivazioni delle sentenze da essa emanate sembrino o siano realmente arzigogolate, ha poca importanza. Quel che importa capire è che le sue sentenze sono scritte per giuristi, per gente per cui non sussiste molta differenza tra le astrazioni spesso astruse del diritto e i dati concreti della vita reale. Le sentenze qui devono essere tecnicamente impeccabili, perché ogni parola può diventare precedente; non di rado esse affrontano questioni di diritto molto sottili, dove la precisione linguistico-terminologica è tutto; e, soprattutto, risentono di una tradizione culturale che privilegia il formalismo e la citazione di precedenti rispetto alle dinamiche complessive e sostanziali, all’essenziale senso logico-giuridico di ogni singolo caso processuale o giudiziario. Donde un linguaggio che viene esercitandosi per concetti molto astratti, e procede per rinvii, risultando così costruito più come ragionamento logico che narrativo.
I concetti anche più complessi della scienza medica, delle scienze ambientali e naturali, della comunicazione, delle scienze sociali o umanistiche, se veicolati da forme linguistiche semplici e chiare, possono risultare abbastanza e non riduttivamente comprensibili persino a soggetti non particolarmente istruiti e colti, mentre, per quanto riguarda non tanto i concetti giuridici e giurisprudenziali in se stessi considerati e utilizzati quanto la scelta delle forme logico-sintattiche e linguistico-ermeneutiche in cui essi vengono proceduralmente e generalmente applicati alle controversie che presentino appena un minimo di oggettiva difficoltà interpretativa, persino soggetti di buona o elevata cultura possono rilevarne a giusta ragione, e quindi non solo o non tanto a causa del fatto che non siano del mestiere, una certa confusa genericità espressiva e un tasso più o meno rilevante di oscurità teorico-concettuale.
Tuttavia, come si accennava inizialmente, alla domanda se la Cassazione sia esclusivamente una fredda macchina burocratica, non è possibile dare una risposta univoca. Lo è certamente e necessariamente se si pensa all’enorme carico di ricorsi che è chiamata a risolvere (oltre 30.000 l’anno), al fatto che deve produrre decisioni in serie e che molte di esse sono “standardizzate” perché riguardanti questioni almeno in apparenza ripetitive. Non lo è nel senso che essa non è paragonabile ad un comune ufficio amministrativo costituendo un insostituibile organo decisionale di altissimo livello giuridico e professionale e non vi è dubbio che alcune sue sentenze, cambiando il diritto vivente, rivestono una portata storica. Ciò precisato, la Cassazione, pur indispensabile forse per il sistema giuridico e processuale, è decisamente lontana dalla percezione comune di giustizia, essendo pensata per essere tecnicamente ineccepibile, coerente, controllabile, ma non “comprensibile” nell’ordinaria accezione del termine (cogliere, afferrare mentalmente, abbracciare intellettualmente e in modo completo qualcosa), anche se, proprio per questo, diventa molto complicato capire come delle sentenze che non siano perfettamente o totalmente intellegibili, comprensibili, possano poi risultare ineccepibili, coerenti e controllabili sotto il profilo tecnico.
Si potrà ribattere che la Cassazione, se da un lato non è propriamente una corte popolare di giustizia, dall’altro, per quanto detto, non può definirsi neppure un robot burocratico, essendo fondamentalmente la sua funzione quella di un ingranaggio tecnico che tenga insieme l’intero edificio del diritto italiano. Già, ma, recita la Costituzione, la giustizia deve essere esercitata “in nome del popolo”, mentre la Cassazione parla un linguaggio che il popolo non può capire e che non è detto possa essere sempre capito. Questo è il paradosso strutturale del nostro sistema: una corte che dovrebbe garantire la legalità democratica, ma che comunica come un circolo iniziatico. Qui necessariamente il livello del giudizio critico si impenna, nel senso che la tecnica giuridica potrebbe essere senz’altro chiara: ci mancherebbe altro! Ma non lo è perché il sistema, non calato dall’alto così com’è, ma costituitosi per effetto del graduale cristallizzarsi di inveterati e devianti usi integrativi o esplicativi, improvvidamente intervenuti attraverso i secoli, di pur ineccepibili elaborazioni giuridiche e di corretti comportamenti processuali o giudiziari, non vuole davvero che la sua tecnica giuridica sia chiara e priva di ambiguità.
Potrebbe sembrare questa un’affermazione di natura ideologica, ma in realtà non lo è e, anzi, essa è semmai un’affermazione di critica antiideologica. Se la tecnica giuridica ad oggi non è resa cartesianamente intellegibile, ciò dipende da almeno quattro ragioni strutturali e non banali: 1. la tradizione giuridica italiana, più di altre tradizioni disciplinari, è volutamente barocca, perché il nostro diritto nasce dalla cultura romanistica, dal formalismo ottocentesco, dalla burocrazia ministeriale, dalla dottrina accademica che ha sempre privilegiato come segno di autorevolezza la complessità e una complessità non essenziale ma piuttosto ridondante. In Italia, a voler essere del tutto chiari, la chiarezza non è mai stata considerata un valore giuridico. La precisione, sì. La coerenza, sì. La tradizione, sì. La comprensibilità, no. 2. La Cassazione non parla ai cittadini, parla ai giudici. Le sue sentenze sono pensate per: le Corti d’appello, i Tribunali, gli avvocati cassazionisti, la dottrina. Non sono scritte per il popolo, anche se la Costituzione dice che dovrebbero esserlo. È come se un manuale di ingegneria aerospaziale fosse scritto per altri ingegneri, non per i passeggeri dell’aereo. 3. La complessità è un modo per evitare contestazioni, una motivazione semplice è più facile da criticare. Una motivazione complessa: riduce il rischio di essere fraintesa, protegge la Corte da ricorsi pretestuosi, crea un’aura di “infallibilità tecnica”. La complessità diventa una forma di difesa istituzionale, istituzionale ma anche corporativa. Questa è la semplice verità.
Ci sono attenuanti? Si è detto come la Cassazione sia sommersa da notevoli carichi di ricorsi, in conseguenza dei quali è portata ad usare formule standard, a riciclare schemi argomentativi, a produrre motivazioni “in serie”. Si può dunque scusare la sua mancanza di chiarezza con una argomentazione come la seguente: la chiarezza richiede tempo, la produzione industriale di sentenze, no? Non è affatto scusabile, semplicemente perché la Costituzione non prevede che possa esserlo. La costituzione individua nel popolo il principale soggetto giuridico dell’amministrazione della giustizia: l’art. 101 recita: “La giustizia è amministrata in nome del popolo” e l’art. 111 recita che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, in modo che le motivazioni siano comprensibili, trasparenti, verificabili, mentre in realtà sono criptiche, ipertecniche, autoreferenziali. Il che significa che la Cassazione rispetta, nel migliore dei casi, la lettera della Costituzione, ma non il suo spirito. La motivazione c’è, ma non è per il popolo: è presuntivamente per gli addetti ai lavori, che non di rado si accapigliano significativamente per difendere o deplorare le decisioni degli ermellini.
Ci si chiede spesso e inevitabilmente cosa si stia dunque aspettando a cambiare. Per cambiare servirebbe una riforma culturale della magistratura, una revisione del linguaggio giuridico, una formazione diversa nelle università, una volontà politica di rendere la giustizia più trasparente. Ma nessuno degli attori cui qui si è alluso, al di là delle pur non pretestuose polemiche in corso, ha un vero incentivo a semplificare, in quanto i giudici temono la perdita di precisione, gli avvocati temono la perdita di potere interpretativo, l’accademia teme la perdita di prestigio, la politica teme di entrare in conflitto con la magistratura. La complessità è un equilibrio di potere. Ma la verità nuda e cruda è che, in ogni caso, la Cassazione potrebbe e dovrebbe scrivere motivazioni chiare. La tecnica giuridica non richiede oscurità, poiché la complessità è una scelta culturale, non una necessità. E questa scelta è in tensione, se non già in aperto conflitto, con il principio democratico. Esistono Paesi i cui sistemi di giustizia non riconoscono forse ai loro giudici lo stesso grado di indipendenza di giudizio e di autonomia dal potere politico che viene riconosciuto ai giudici italiani, ma che producono sentenze molto più chiare e comprensibili di quelle emanate dalla nostra Cassazione, a dimostrazione del fatto che la chiarezza non sia affatto incompatibile con la tecnica. Nella US Supreme Court degli Stati Uniti, le sentenze sono scritte come saggi argomentativi, il linguaggio è diretto, spesso narrativo, le parti tecniche sono spiegate con esempi e ogni giudice scrive con uno stile personale, riconoscibile; nella 🇬🇧 UK Supreme Court, le motivazioni sono brevi, lineari, senza barocchismi, ogni concetto è spiegato con chiarezza, le sentenze sono pensate per essere lette anche dai cittadini; nella 🇫🇷 Cour de cassation, prima del 2019 molto simile all’Italia, a partire da tale anno, a seguito di una importante riforma della giustizia, sono stati rivoluzionati metodo e stile: con l’adozione di paragrafi brevi, con una struttura logica esplicita e un linguaggio semplificato, e senza frasi prolisse e interminabili. La Francia ha dimostrato che si può cambiare senza perdere rigore.
D’altra parte, sarebbe proprio così difficile scrivere in forma più semplice e chiara molte delle sentenze emanate dalla Cassazione? Solo a titolo esemplificativo, là dove spesso gli ermellini ricorrono a frasi come la seguente: “Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato il ricorrente in grado di individuare il punto decisivo della controversia, né di correlare la censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata”, non si potrebbe scrivere lo stesso concetto, non in modo approssimativo ma lasciandone assolutamente immutato il significato, in questa forma: “Il ricorso non spiega con precisione quale errore avrebbe commesso il giudice precedente. Non indica quale parte della decisione sarebbe sbagliata né perché. Per questo motivo non possiamo esaminarlo”. Non cambierebbe assolutamente nulla perché il contenuto tecnico resta identico, la dignità della Corte non viene minimamente intaccata; ma ne deriverebbe il vantaggio oggettivo di accrescere enormemente la comprensibilità e la natura democratica della decisione, al di là del fatto che persino il giudizio espresso nella forma più cristallina potrebbe risultare non accettabile o non condivisibile sullo stesso piano giuridico. Cosa si potrebbe fare realisticamente per rendere la Cassazione più “popolare”, più democratica? Non è detto che questo tentativo possa esperirsi solo in via utopica: basterebbe buon senso, che non è affatto nemico dell’intelligenza critica, basterebbe un sano pragmatismo per restituire alla Suprema Corte maggiore credibilità: riformando lo stile delle sentenze, come è stato fatto in Francia, stilando linee guida obbligatorie sulla chiarezza, vietando frasi superiori a 2 o 3 righe, rispettando una struttura standard dotata della sequenza fatti → questione → ragionamento → conclusione.
Ma poi sarebbe necessaria una formazione rigorosa dei magistrati ma meno accademica e più elastica di quanto non accada attualmente, come si cerca di fare in USA con corsi di legal writing, e occorrerebbe prevedere la possibilità istituzionale di verifiche d’ufficio, automatiche, a mezzo di apposite commissioni, circa la totale correttezza delle sentenze da essi emesse, con connessa previsione di sanzioni severe per i magistrati che non motivino adeguatamente, sulla base di oggettivi e consolidati precedenti giuridico-giurisdizionali, le loro sentenze, a prescindere dal fatto che esse siano o non siano impugnate dagli interessati. Al momento, però, si ha ancora a che fare con un linguaggio giuridico diventato un codice di appartenenza. Questo è il punto più sociologico, ma anche il più vero. Il linguaggio giuridico, in effetti, crea identità, crea gerarchia, crea distanza, crea potere. È un linguaggio che dice: “Se capisci, sei dei nostri. Se non capisci, non puoi giudicarci”. La complessità giuridico-processuale diventa una barriera d’ingresso, un modo per proteggere l’autonomia della magistratura, un segnale di prestigio interno.
In altre parole, per il sistema la complessità non è un difetto, è un simbolo. E come tutti i simboli, è difficile da abbandonare. Perché la chiarezza non è incentivata. Qui c’è la verità più cruda. Nessuno ha interesse a semplificare: i giudici temono che la chiarezza riduca la precisione ma anche che essa legittimi maggiormente le contestazioni e renda più agevole la critica delle sentenze. Gli avvocati temono che la chiarezza riduca il loro ruolo interpretativo. L’accademia teme la perdita di complessità come segno di autorevolezza. La politica, entro certi limiti, teme di entrare in conflitto con la magistratura. In sostanza, la giustizia è amministrata in nome del popolo ma non è scritta per il popolo. Donde una frattura insanabile in quanto il popolo vede la giustizia come distante, la magistratura vede il popolo come incompetente (quasi, peraltro, che il popolo fosse una unità indistinta e impersonale), per cui la comunicazione tra i due mondi è quasi nulla. La chiarezza sarebbe un ponte. La complessità, o meglio la superfetazione di complessità, è un muro.
Oggi la suprema corte italiana di giustizia è una corte fondata sul ritualismo, sul tecnicismo più esasperato, sui rinvii a precedenti anche se ancora suscettibili di essere dibattuti e approfonditi, su espressioni stereotipate (“difetto di specificità”, “censura non correlata alla ratio decidendi”, “doglianza generica”, “violazione dell’art. 360 c.p.c.”). I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, dice la Costituzione, ma la motivazione è, sin troppo frequentemente, comprensibile solo agli addetti ai lavori, non è scritta per il cittadino che subisce la decisione. La magistratura, contrariamente a quanto essa stessa vorrebbe dare ad intendere, teme la trasparenza, perché teme che una sentenza chiara sia più facile da criticare, mentre sa benissimo che una sentenza “complessa” è più difficile da contestare. Ma la chiarezza non è, come fanno finta di ritenere molti magistrati, “volgarizzazione”, giacchè essa è irrinunciabile principio di verità e, senza chiarezza, non sussiste la condizione stessa della verità, almeno sul piano processuale.
Un linguaggio chiaro, con una sintassi precisa ma scorrevole, mantiene tutta la complessità logica del testo: specificità del motivo, individuazione del punto decisivo, correlazione con la ratio decidendi. Esso non elimina nulla, non banalizza nulla, non riduce la complessità giuridica. Elimina solo la complessità espressiva, che è inutile. La chiarezza è precisione, non semplificazione. La Cassazione potrebbe essere chiara senza perdere complessità. Ecco come si potrebbe riscrivere una sentenza complessa mantenendo tutta la struttura logica.
Struttura ideale:
Fatti essenziali
(solo ciò che serve per capire la questione giuridica)
Questione di diritto
(formulata in modo esplicito)
Norme rilevanti
(con citazioni essenziali, non barocche)
Precedenti pertinenti
(solo quelli davvero necessari)
Ragionamento logico
(passaggi numerati, chiari, lineari)
Conclusione
(esplicita, non nascosta in formule rituali)
Esempio di ragionamento chiaro:
La questione riguarda l’interpretazione dell’art. X. La Corte d’appello ha applicato la norma nel modo Y. Il ricorrente sostiene che la norma vada interpretata nel modo Z. Un pensiero complesso espresso in modo oscuro è un pensiero non verificabile, quindi non democratico, mentre la chiarezza è un dovere epistemico, non un vezzo stilistico. La complessità è costitutiva del pensiero, non della scrittura, e la scrittura non è altro che la scrittura di quel che si pensa e del modo in cui si pensa. Se la scrittura non è limpida, comprensibile, puntuale e pregnante, è solo perché il pensiero, pur esprimendosi al meglio delle sue possibilità, risulta fondamentalmente oscuro o contorto, involuto e inverificabile, generico o impreciso, ambiguo o privo di adeguato riscontro documentale. La complessità, prima che al linguaggio, appartiene alla realtà, alla logica, alla razionalità, alla struttura del problema; questo significa che la scrittura è un mezzo, non un fine. Il suo compito è trasmettere la complessità descrivendola nel modo più fedele possibile, non riprodurla in forma contorta o distorta.
Un linguaggio semplice e chiaro, senza essere mai semplicistico o banale, non riduce affatto ma potenzia la complessità giuridica e ne viene esaltando l’intrinseca funzione razionale. La chiarezza elimina solo la complessità espressiva (prolissità, tortuosità, ermeticità, involutezza), che è inutile oltre che fastidiosa. La precisione viene salvaguardata dalla chiarezza e dalla scorrevolezza, le quali non veicolano affatto di necessità né la generica approssimazione, né la semplificazione, ma favoriscono solo una perdita di inintellegibilità. La Cassazione è proprio questo che non intende comprendere: che la complessità del diritto richiede chiarezza, non oscurità. Anzi, questo principio dovrebbe essere scritto nei manuali di tecnica giuridica. La complessità del pensiero è inevitabile, preziosa, costitutiva del diritto, ma la complessità dell’espressione o l’uso artificioso del mezzo linguistico sono inutili, dannosi, antidemocratici.
La complessità è un fatto costitutivo del pensiero o meglio del pensiero critico, non della scrittura, che può essere esercitata in modo tendenzialmente logico oppure in modo tendenzialmente retorico, nel primo caso per dipanare con probità e competenza, sia pure nei limiti del possibile, dubbi o dilemmi processuali oggettivi, nel secondo caso per occultare la verità razionale e giuridica di questa o quella controversia, per intorbidire le acque allo scopo di nascondere malafede o incompetenza, benchè non manchino casi in cui, benchè si ostenti un particolare acume critico e giurisprudenziale, si viene dando solo prova di illogicità analitico-interpretativa e di fumosa discrezionalità di giudizio. E’ ovvio che il diritto sia complesso: ogni scienza lo è e il diritto lo è probabilmente più di altre scienze sociali. E’ complesso per via del fatto che le norme sono innumerevoli e interconnesse, le fattispecie sono infinite, le interpretazioni plurime, la stessa logica giuridica è stratificata. Ma tutto questo non richiede un linguaggio oscuro, bensì un linguaggio preciso. La complessità del contenuto è inevitabile, la complessità dell’espressione è una scelta. E, contrariamente a quanto molti magistrati e molti ermellini vanno praticando, non c’è dubbio che la chiarezza sia la forma più alta della complessità ben governata. Bisogna dunque ribadire un punto metodologico decisivo: la chiarezza non è semplificazione, è controllo della complessità, è la forma più alta della complessità ben governata. Infatti, un ragionamento complesso può essere espresso con frasi brevi, con passaggi numerati, con definizioni esplicite, con esempi, con una struttura lineare.
Non si dirà mai abbastanza che la chiarezza è la forma più alta della precisione, mentre la complessità espressiva, spesso, è solo rumore. Mente chi sostiene che la complessità giuridica non possa essere resa più chiara, più trasparente di quella normalmente ricorrente negli atti e nelle sentenze dei tribunali di tutta Italia e, non proprio infrequentemente, della stessa Suprema Corte di giustizia. In primis, occorrerebbe esplicitare la questione di diritto, là dove la Cassazione, invece di dichiararla subito senza tanti fronzoli, spesso la nasconde in mezzo a formule rituali. Poi, bisognerebbe separare accuratamente i fatti dalla logica, mentre, al contrario, molte sentenze mescolano fatti, norme e ragionamento. La trasparenza richiede sezioni distinte: Fatti essenziali, Norme rilevanti, Precedenti pertinenti, Ragionamento logico, Conclusione. Come si può ben intendere, la complessità rimane, ma è ordinata, e ancora più ordinata risulterebbe se la Cassazione, anziché usare periodi lunghi e concatenati, adottasse passaggi logici numerati, ovvero una logica esplicita.
In sostanza, si vuol giungere a sottolineare che la complessità giuridica è un sistema, non un caos, non un accumulo disordinato di norme, concetti e precedenti. È un sistema strutturato, con livelli diversi: complessità normativa (testi di legge, codici, norme speciali), complessità interpretativa (letterale, sistematica, teleologica, storica), complessità giurisprudenziale (precedenti, orientamenti, contrasti), complessità fattuale (infinite varianti delle situazioni concrete), complessità logica (coerenza interna, non contraddizione, gerarchia delle fonti). Questa complessità è intrinseca al diritto. Non può essere eliminata. Non deve essere semplificata. Ma può — e deve — essere organizzata. La chiarezza o trasparenza è una forma di organizzazione della complessità, non è un’operazione di riduzione ma un’operazione di strutturazione. La complessità, una volta organizzata, rimane identica, ma viene resa visibile, sequenziale, verificabile, controllabile, razionalmente navigabile.
Naturalmente, i modelli organizzativi della complessità possono essere di diversa natura e più sofisticati di quello appena descritto. Particolarmente sofisticato, per esempio, è il modello proposto dalla UK Supreme Court per casi fortemente complessi che comportano antinomie, interpretazioni sistematiche, conflitti tra princìpi, questioni di massima. Tale modello prevede la scomposizione della complessità, che è quello che potrebbe e dovrebbe fare e che non fa anche la Cassazione. La Suprema Corte britannica scompone la questione della complessità in sottoquestioni:
Q1. Qual è la norma applicabile?
Q2. Qual è il significato letterale?
Q3. Qual è il significato sistematico?
Q4. Qual è il significato teleologico?
Q5. Qual è il rapporto con i precedenti?
Q6. Qual è il principio generale coinvolto?
Q7. Qual è la soluzione che massimizza la coerenza del sistema?
In tal modo non viene ridotta la complessità: viene esposta. Inoltre, la Cassazione spesso usa criteri interpretativi senza dichiararne la gerarchia. Trasparenza vorrebbe che la Corte dicesse: “La Corte applica prima il criterio letterale, poi quello sistematico, poi quello teleologico, perché…”. Questo è rigore, non semplificazione. Ancora: trasparenza vorrebbe che la Corte esplicitasse i conflitti, mentre la Cassazione spesso risolve conflitti tra norme o princìpi senza dichiararli. La trasparenza richiede schematicamente quanto segue: “La norma X e la norma Y sono in tensione. La Corte ritiene che X prevalga perché…”. Questo è pensiero critico allo stato puro. Richiede altresì un’argomentazione per livelli. La Cassazione dovrebbe distinguere tra un livello normativo (cosa dice la legge), un livello giurisprudenziale (cosa hanno detto i precedenti), un livello sistemico (coerenza dell’ordinamento), un livello assiologico (valori costituzionali coinvolti). La complessità rimane, la trasparenza aumenta. E, infine, la trasparenza richiede, una conclusione motivata, non rituale: per esempio, “in base ai passaggi 1-7, la Corte conclude che …”; mentre la Cassazione troppo spesso chiude con formule stereotipate. Si perde forse la complessità o si guadagna solo in meglio?
Si può fare un esempio concreto di questione complessa resa trasparente: quella relativa all’interpretazione di una norma in conflitto con un principio costituzionale. La tipica versione della Cassazione suona così: “La censura è infondata, atteso che la norma di cui all’art. X, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, non contrasta con il principio di cui all’art. Y Cost., dovendosi ritenere che la ratio della disposizione sia quella di…”. Frase lunga, barocca, poco trasparente.
La versione trasparente (complessità conservata) è:
Q1. Norma applicabile: art. X.
Q2. Principio costituzionale coinvolto: art. Y Cost.
- L’interpretazione letterale dell’art. X suggerisce A.
- L’interpretazione sistematica, considerando gli artt. X1–X3, suggerisce B.
- L’interpretazione teleologica, basata sulla finalità della norma, suggerisce C.
- I precedenti della Corte indicano che…
- Il principio costituzionale Y richiede che…
- Il conflitto tra X e Y è solo apparente perché…
- La soluzione che massimizza la coerenza del sistema è…
Conclusione: la norma X, interpretata nel senso C, è compatibile con il principio Y. La complessità è tutta lì. Ma è visibile, sequenziale, razionale. Questo modello è superiore perché non riduce la complessità, non banalizza il diritto, non semplifica i problemi, non sacrifica la tecnica, non tradisce la logica giuridica. Fa una cosa sola: rende trasparente il pensiero complesso. E questo è esattamente la tesi di fondo qui sostenuta. La stessa complessità sintattica non è complessità logica, ma è solo un ostacolo ad essa, allo stesso modo di come una sintassi troppo povera, semplicistica, schematica, omissiva, superficiale, non consente di registrare, riflettere, riprodurre fedelmente la complessità di una controversia. E’ necessario eliminare il barocchismo sintattico. Una frase di 8 righe non è più precisa di una frase di 2 righe. È solo più difficile da leggere.
La diagnosi di fondo dell’attuale crisi del sistema-giustizia non riguarda tanto la tecnica in quanto tale, ma la cultura istituzionale, quella determinata cultura istituzionale al cui interno anche la tecnica è destinata ad essere oggetto di distorsioni o di usi inappropriati: il giudice può liberamente esercitare la sua intuizione e la sua intelligenza giuridiche ma solo nei limiti del rispetto formale e sostanziale delle norme e dei precedenti esistenti, non indipendentemente da esse, e con un linguaggio non vago e ambiguo, che faccia macchinosamente astrazione dai nodi concreti e reali presenti in molte controversie giudiziarie, ma assolutamente sensato, non arzigogolato e non divagativo. Pertanto, la politica, pur preposta ad una seria riforma della giustizia italiana, non deve “semplificare il diritto”. Deve riformare la cultura della giustizia, la forma mentis o mentalità della giustizia, affinchè la complessità sia espressa in modo trasparente e inequivoco, non opaco. Il nodo è questo: la giustizia italiana è tecnicamente complessa, ma culturalmente autoreferenziale. La politica deve intervenire sulla cultura, non sulla tecnica. E questo richiede interventi su più livelli.
Non si tratta di stilare una lista di desideri ma di redigere una mappa di ciò che potrebbe essere fatto, se ci fosse volontà politica e capacità di costruire consenso istituzionale. Non è che siano destituite di fondamento le richieste di aumentare il numero dei magistrati, delle sezioni specializzate, le richieste di tempi certi, di filtri più severi ma anche più condivisibili e anche molto meno costosi per i ricorsi in Cassazione, e di più chiari criteri di ammissibilità o di sanzioni per ricorsi incontrovertibilmente pretestuosi, in aggiunta alla richiesta sempre valida e attuale di maggiore responsabilità per avvocati e giudici. Si è già visto in precedenza, peraltro, su cosa e in che modo, a titolo esemplificativo, sarebbe opportuno mettere le mani. Ma il problema di fondo resta un altro: quello di riformare con scienza e coscienza la cultura della motivazione. Questo è il punto più delicato, ma anche il più decisivo. Questo è altresì il principale obiettivo politico: rendere finalmente la motivazione, almeno in linea di principio, uno strumento di trasparenza, non di autoreferenzialità.
La politica ha il compito di trasformare sensibilmente la giustizia da rito iniziatico in un servizio pubblico comprensibile, di cui i cittadini, insieme ai loro avvocati e non solo per il tramite dei loro avvocati, possano essere realmente e integralmente partecipi. Un servizio pubblico dotato di strumenti concreti quali un portale pubblico delle sentenze con sintesi ufficiali come fa la UK Supreme Court, uffici di comunicazione giudiziaria in cui ai cittadini possano essere spiegate le decisioni più rilevanti ma anche la possibilità per i cittadini di essere ricevuti personalmente dal giudice giudicante prima della fase conclusiva del processo per potergli comunicare osservazioni, considerazioni, precisazioni, riflessioni e quant’altro essi dovessero ritenere utile ai fini della loro causa e della sentenza, infine l’istituzione dell’educazione giuridica nelle scuole superiori, non per formare giuridici ma cittadini perfettamente consapevoli. Questa è anche la via da perseguire affinchè la giustizia torni ad essere “in nome del popolo”, non solo “in nome della tecnica”.
Ma la politica non può mancare di riformare la responsabilità istituzionale: con prudenza, certo, ma anche qui non può esimersi dall’agire, in quanto è un obiettivo politico primario il garantire che la magistratura risponda della qualità del servizio, non della discrezionalità delle decisioni. Né può mancare di riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, per ridurre corporativismo e autoreferenzialità. La giustizia complessa può essere democratica o approssimarsi ad esserlo solo se saprà essere più trasparente e comunicabile, perché la complessità del diritto è inevitabile e preziosa, ma la sua opacità non lo è. La Cassazione, come vertice del sistema giudiziario, incarna questo paradosso: è tecnicamente sofisticata, ma culturalmente chiusa; è garante della coerenza del diritto, ma comunica come un ordine iniziatico; è organo supremo della giurisdizione, ma non parla al popolo nel cui nome amministra la giustizia. La complessità non è il problema. Il problema è la forma con cui la complessità viene espressa. Il diritto è complesso perché la realtà è complessa. Ma la scrittura deve essere chiara, ordinata, verificabile, leggibile. Pertanto, la Cassazione potrebbe essere chiara senza perdere rigore. La tecnica giuridica non richiede oscurità ma tutto ciò che è stato indicato in modo articolato nel corso del saggio. La politica deve ricucire la frattura oggi esistente tra una Cassazione che, per statuto, trae le sue origini, il suo mandato e le sue finalità esclusivamente dal popolo senza essere comprensibile al o per il popolo. L’opacità con cui essa compie il suo servizio pubblico è incompatibile con la trasparenza del servizio pubblico richiesta dal sistema democratico.
Solo quando la giustizia è pensata con mente complessa e spiegata con voce chiara, diventa davvero un bene pubblico. In una democrazia matura, la complessità non è un ostacolo. È un valore — ma solo se è visibile. Almeno, questa è la preziosa lezione che può e deve essere impartita da cittadini che non si accontentano della superficie, ma cercano la struttura, la logica, il senso profondo delle istituzioni.
L’osservatore Giuridico Francesco di Maria
Bibliografia ragionata sui temi trattati
A. Chiarezza del linguaggio giuridico
Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, CEDAM, Padova, 1975
Il testo più importante sulla logica della motivazione.
Luigi Ferrajoli, Principia Iuris (vol. I, cap. sulla giurisdizione), Laterza, Roma-Bari, 2007
Chiarezza, razionalità e garanzie.
Carlo Guarnieri – Patrizia Pederzoli, La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna, 1997.
Sul rapporto tra giustizia e democrazia.
Bryan A. Garner, Legal Writing in Plain English (2001), The University of Chicago Press, 2023
Il manuale di riferimento internazionale sulla scrittura giuridica chiara.
B. Funzione della Cassazione e complessità del diritto
Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato (1935), Ponte alle Grazie, Milano, 1999.
Un classico sulla cultura giudiziaria italiana.
Francesco Caringella, Manuale di diritto processuale civile (capitoli sulla Cassazione), Giuffrè, Milano, 2007.
Chiaro e completo.
Giovanni Verde, Diritto processuale civile, Zanichelli, Bologna, 2025, 2 voll. Nel 2° volume, un’intera sezione è dedicata alla trattazione e alla spiegazione tecnica del giudizio di cassazione.
Il testo più autorevole sulla funzione della Corte.
C. Riforme della giustizia e modelli comparati
Mauro Cappelletti, Giudici legislatori? Giuffrè, Milano, 1984.
Sul ruolo delle Corti supreme nel mondo.
Aharon Barak, The Judge in a Democracy, by Princeton University Press, 2006.
L’ex presidente della Corte Suprema israeliana: un capolavoro.
Mark Tushnet, Weak Courts, Strong Rights, by Princeton University Press, 2008
Sul ruolo delle Corti in sistemi democratici complessi.
UK Supreme Court – Annual Reports
Disponibili online: esempi eccellenti di chiarezza e trasparenza.
D. Cultura giuridica e complessità del pensiero
Norberto Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, Giappichelli, Torino, 1960
La complessità come struttura del diritto.
Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1966.
La complessità logica del sistema giuridico.
Ronald Dworkin, Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, London, England, 1986
Sul ragionamento giuridico come interpretazione complessa ma trasparente.