1. Il nodo più spinoso del cattolicesimo professato da Franco Cordero non fu quello di aver egli adottato la ragione critica anche nell’analisi, nella comprensione e nell’interpretazione di questioni strettamente dottrinarie e teologiche, ma quello di aver inteso in modo unilaterale, parziale, e paradossalmente dogmatico la possibilità di dilatazione critica della stessa razionalità. Egli non sbagliava nel proporre e difendere un’idea di coscienza libera da ogni condizionamento dogmatico, a cominciare da quello esercitato dal potere ecclesiastico, ma nel pretendere che la coscienza, la stessa coscienza religiosa e cattolica fosse libera di esercitarsi paradossalmente anche in aperto contrasto con fondamentali aspetti dogmatici della fede e della dottrina da essa liberamente accolte e professate. Infatti, se un intellettuale cattolico può lecitamente interloquire con le autorità ecclesiastiche e con la mentalità prevalente di un intero mondo religioso, non altrettanto lecitamente può pretendere di generalizzare le proprie convinzioni in rapporto ad una riflessione collettiva bimillenaria qual è quella della Chiesa cattolica.
Come intellettuale, Cordero sarebbe entrato in conflitto con la Chiesa non conformandosi correttamente alle modalità e alle caratteristiche logico-metodologiche del pensiero critico, come la sua problematicità antinomica o aporetica, la sua capacità di selezione e integrazione critica in un’ottica conoscitiva di tipo regolativo, la sua funzione di revisione e approfondimento continui di posizioni o risultati già acquisiti, la non assoluta definitività della ricerca, ma deviando da esse fino ad assumere posizioni di insostenibile intransigenza dogmatica. Sia ne “Gli Osservanti” (1), che avrebbe provocato la polemica con le gerarchie ecclesiastiche, sia in “Genus” (2), che sarebbe stata la controreplica di Cordero alle inevitabili e legittime accuse di eterodossia a lui rivolte da mons. Carlo Colombo, sono realmente contenute non solo osservazioni graffianti e anticonformiste sulla morale cattolica ma una contestazione radicale della morale cattolica in quanto tale, in particolare sui temi della carne e del sesso, della colpa e delle nevrosi religiose, con annessa e connessa negazione dell’origine divina o assoluta della morale e delle regole, riducendole a meccanismi antropologici e psicologici (parlando di “rituali nevrotici” e dinamiche di sottomissione). Ora, è senz’altro possibile sostenere che, nel nome di Cristo, siano state elaborate e diffuse storicamente, talvolta nella storia stessa del cristianesimo e del cattolicesimo, credenze e pratiche morali assolutamente non riconducibili a Dio, ma non è ammissibile che chi si professi cattolico giunga a negare l’origine divina o assoluta della morale e delle regole morali, quali che esse siano, riducendole a semplici e atavici meccanismi psicologici e antropologici. Un cattolico, un credente nella divinità di Cristo, può mettere in discussione la radice divina, la sovrannaturale sacralità della vita umana?
Fu del tutto legittima la censura esercitata dalla Chiesa su “Gli osservanti” e successivamente, in seguito all’aspra risposta del giurista piemontese alle severe parole di Colombo, fu altrettanto legittima la decisione della Sacra Congregazione per l’educazione cattolica di revocargli il nulla osta previsto dall’articolo 38 del Concordato del 1929, senza cui sarebbe stato privato della cattedra universitaria alla Università Cattolica di Milano. Non meno ragionevole e ineccepibile sarebbe stata la sentenza n. 195 del 1972 con cui la Corte di Cassazione avrebbe fissato il principio per cui un istituto confessionale può allontanare quei docenti che non si mostrino fedeli al suo indirizzo religioso o, se si vuole, ideologico. Il contrasto acceso da Fornero non aveva alcuna valida motivazione giuridica in ordine alla conservazione della cattedra, mentre, sul piano più generale della controversia circa i rapporti tra fede e sapere critico-scientifico, il torto di Fornero fu quello di non aver impostato correttamente sul piano logico-metodologico la questione dei rapporti intercorrenti tra fede e pensiero critico-scientifico. Non si trattava di negare all’intellettuale cattolico il diritto di sollevare obiezioni in materia di fede, bensì il diritto di teorizzare come prioritaria rispetto ai contenuti dottrinari della fede un’istanza di critica scientifica declinata in realtà in modi e forme obiettivamente opinabili e discutibili. Non fu la dissidenza come tale ad entrare in conflitto con il credo cattolico ma una particolare, esasperata, incontrollata forma di dissidenza volta di fatto sostanzialmente a delegittimarlo. Né fu, eventualmente, il suo acceso anticlericalismo ma il suo anticattolicesimo a farne un’apostata.
Cordero, com’è noto, «era allergico ad ogni forma di potere, che di per sé ha una natura costitutiva che richiama la prevaricazione, che diventa ancora più intollerabile, quando la si vuole codificare con leggi ad personam» (3) ed egli non sopportava che all’uomo potessero imporsi limiti di qualunque genere, ritenendolo «un animal cogitans», che «Iddio .. ha dotato della parola che sfida ogni imposizione e prevaricazione politica o culturale» (4). Non accettava, tuttavia, l’elementare concetto evangelico secondo cui l’appartenenza alla Chiesa obbliga, come scelta di libertà, ad usare la propria libertà intellettuale e morale in conformità agli insegnamenti evangelici, ovvero in modo retto e responsabile, anche se era perfettamente vero che la stessa verità evangelica potesse essere intesa e appresa da diverse angolazioni o sotto differenti aspetti e, tuttavia, non in modi indiscriminati e manifestamente erronei. Che poi la fede potesse essere frantumata o invalidata per effetto della funzione erosiva del pensiero scientifico, come egli implicitamente ammetteva, appariva una semplice falsità, giacchè la scienza non si occupa, né può occuparsi di fede e di morale con la pretesa di dimostrare che i loro fondamenti non siano di natura divina. D’altra parte, basta leggere un’opera come Opus (5) e tener presente l’angosciante problematica esistenziale di un personaggio religioso come Mofa, per capire che l’intellettuale piemontese, più che perdere la fede, non l’avesse mai avuta, e che la sua dissidenza non fosse esercitata tanto contro le gerarchie ecclesiastiche quanto, innanzitutto, contro un super-Io personale troppo invadente e ingombrante rispetto a troppo esuberanti pulsioni egotistiche.
Che la fede, nel corso di una vita, debba rivelarsi necessariamente «incapace di sostenere l’indagine della ratio» (6), è ciò di cui Cordero si sarebbe fatto persuaso, ma la sua, almeno in questo caso, era una posizione, oggi più che mai, epistemicamente anacronistica.
2. In ogni caso, il suo maggior titolo di merito non è legato tanto ai suoi scritti o dibattiti polemici quanto al prezioso e innovativo apporto giuridico che avrebbe dato alla riforma del diritto processuale penale. Più esattamente, come è stato scritto, «la sua costruzione teorica delle linee portanti di un processo accusatorio resta alla base della riforma del codice del 1989» (7). Contrariamente alla critica ricorrente verso il suo Manuale di procedura penale (8), egli non fu solo un teorico, rivendicando egli stesso, in modo del tutto legittimo, e al di là di quella talvolta fastidiosa prolissità erudita da alcuni rimproveratagli, «il successo del manuale presso i pratici del diritto» (9).
Cordero ha il merito di aver dimostrato l’inconsistenza di alcune categorie tradizionali del processo penale come il rapporto confuso sussistente tra le condizioni del procedere penalmente e le condizioni del punire o del sanzionare penalmente la colpa, dal momento che, ove non sussistano le condizioni per procedere, non è possibile neppure punire o sanzionare. Il fatto che, per legge, il giudice abbia facoltà di valutare (discrezionalità) l’esistenza dei presupposti al fine dell’emanazione di un determinato provvedimento, comporta un accertamento di fatto che, in caso di esito positivo, non può essere più usato in senso discrezionale ma obbliga, vincola il giudice a provvedere di conseguenza. Osservazioni correttive di notevole, anzi rivoluzionaria importanza, tanto da rifondare letteralmente l’epistemologia giudiziaria italiana, avrebbe introdotto sul concetto di prova e onere della prova.
Prima di Cordero, la dottrina italiana considerava la prova come un “mezzo” per rispecchiare una verità storica già data, accumulata dal giudice istruttore nella segretezza del suo ufficio. Cordero scardina questa visione introducendo tre concetti rivoluzionari: 1. la prova non esiste prima del dibattimento in quanto occorre distinguere nettamente tra gli elementi di prova (le tracce, i verbali, le dichiarazioni raccolte dalla polizia o dal PM durante le indagini) e la prova vera e propria. I primi sono solo “materiale investigativo” unilaterale. La prova si cristallizza solo ed esclusivamente nell’istruttoria dibattimentale, davanti a un giudice terzo, nel momento in cui supera il vaglio della contraddizione; 2. la prova come “scommessa logica” e falsificazione: mutuando il metodo scientifico da Karl Popper, Cordero teorizza che una tesi d’accusa non è vera perché “confermata” da indizi, ma solo se resiste ai più severi tentativi di falsificazione. La prova è il risultato di un esperimento logico: l’accusa lancia un’ipotesi, la difesa cerca di smentirla; se l’ipotesi resiste all’attacco della difesa, allora (e solo allora) diventa prova; 3. l’impermeabilità cognitiva: il “muro” tra indagine e processo, cioè, se il materiale delle indagini transita direttamente sul tavolo del giudice del processo, la mente di quest’ultimo viene contagiata dai “fantasmi” (i pregiudizi dell’inquirente) (10).
Per Cordero, la vera novità metodologica consiste nel presentare al giudice un dibattimento “vergine”: le prove devono nascere vive in aula, attraverso l’esame incrociato (cross-examination), non essere lette da scartoffie preconfezionate. Donde la ridefinizione corderiana dell’onere della prova. Nel vecchio sistema inquisitorio (Codice Rocco), l’onere della prova era un concetto ambiguo: il giudice aveva poteri autonomi di ricerca della prova, finendo spesso per “aiutare” l’accusa a dimostrare la colpevolezza. Cordero rigetta questa impostazione e fissa due coordinate rigidissime: la prima è l’onere della prova come “regola di giudizio” assoluta (11). Cordero chiarisce che l’onere della prova non è solo un dovere per le parti, ma la bussola del giudice. Se l’accusa non riesce a dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice deve assolvere. Non spetta all’imputato dimostrare la propria innocenza (sarebbe una probatio diabolica), ma è lo Stato a dover vincere la presunzione di innocenza attraverso metodi scientificamente ineccepibili. La seconda coordinata è il monopolio dell’iniziativa probatoria alle parti: Il giudice deve essere uno spettatore passivo della contesa, un arbitro neutrale. Non può introdurre prove d’ufficio per colmare le lacune del Pubblico Ministero. Se il PM sbaglia l’indagine o non porta prove sufficienti, perde la “scommessa logica” e l’imputato viene assolto. Il giudice che cerca le prove da solo abdica alla sua terzietà e si trasforma in inquisitore. Non è che questa logica, a volerla dire con la massima franchezza, fosse proprio ineccepibile, in quanto non si comprende per quale motivo il giudice, se il Pubblico Ministero non fornisce prove soddisfacenti o esaustive, non debba avere facoltà, proprio nella sua funzione di terzo neutrale, di rettificare o integrare eventualmente le prove materiali e documentali del Pubblico Ministero.
Tuttavia, era un rilievo di buon senso quello per cui il processo penale non fosse lo specchio fedele della realtà, ma una macchina artificiale funzionale alla ricostruzione di un passato ormai irrecuperabile. Il fatto non poteva essere trattato nella sua datità oggettiva ma come costrutto: il giudice non incontra mai il “fatto storico” nella sua purezza, ma solo i suoi “segni” (testimonianze, tracce, documenti). Donde l’analogia con lo scienziato: il giurista deve agire come uno scienziato popperiano, quindi non deve cercare conferme alle proprie tesi, ma deve sottoporre ogni indizio al più severo tentativo di falsificazione. Il dubbio metodologico è l’unica garanzia contro l’errore giudiziario. Tale presupposto metodologico si riverberava anche sul processo di acquisizione della prova. Uno dei contributi più celebri e originali di Cordero alla teoria della prova è lo studio psicologico e storico delle forme processuali, condensato nella sua celebre distinzione tra modello inquisitorio e modello accusatorio, una distinzione da cui scaturiva il rigetto del “quadro mentale” preconfezionato (12): nel sistema inquisitorio, il giudice formula un’ipotesi di colpevolezza (il “fantasma” o il preconcetto) e tende inconsciamente a cercare solo le prove che la confermano, scartando le altre. Cordero descrive questo meccanismo come una patologia psichica dell’inquirente. La prova deve essere invece concepita come una scommessa logica: per neutralizzare quei “fantasmi”, il metodo scientifico esige il modello accusatorio puro, dove la prova nasce solo dal contrasto dialettico tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo e “vuoto” di preconcetti. La verità processuale è il risultato di questa scommessa logica, regolata da norme rigidissime. Anche qui sembrerebbe di intravedere un elemento di ingenuità: perché il contrasto dialettico tra accusa e difesa al cospetto di un giudice terzo dovrebbe essere vuoto di preconcetti e non pieno di preconcetti contrapposti e perché da esso dovrebbe scaturire una verità processuale più attendibile e plausibile?
In sostanza, per Cordero il formalismo doveva costituire un baluardo di libertà. A differenza di altri giuristi che vedevano nelle regole procedurali dei formalismi inutili, Cordero teorizza che la forma è la sostanza stessa della libertà, ma anche in questo caso l’acuto e arguto giurista piemontese non riteneva di andare troppo per il sottile, per esempio distinguendo tra formalismo e formalismo, tra formalismo intelligente e formalismo non intelligente, tra formalismo funzionale che giustifica le regole di forma in base ad un ragionevole scopo garantista o di tutela sostanziale (come proteggere nel miglior modo possibile un imputato socialmente più debole rispetto alla parte attrice), formalismo strumentale che riduce la forma a un mero mezzo tecnico o a un vincolo burocratico rigido, spesso fine a se stesso che può allontanare facilmente dalla oggettività della prova.
Bisogna intendersi sul concetto di legalità della prova e, secondo Cordero, una prova raccolta violando le regole (ad esempio, un’intercettazione illegale o una confessione estorta con pressioni psicologiche) non è solo invalida giuridicamente, ma è scientificamente inquinata. Ma è strano che un cultore del moderno relativismo scientifico e filosofico quale Cordero, appaia inconsapevole della natura storico-convenzionale, là dove convenzionalismo non è necessariamente sinonimo di arbitrarietà o abuso, del principio di legalità, ragion per cui in casi realmente eccezionali sotto il profilo etico, sociale o militare, si può anche convenire di violare le regole ordinarie entro ben precisi limiti di rispetto dell’integrità fisica e psichica degli indagati, senza per questo doversi fasciare il capo. Se conta solo la verità formale, come mai Cordero propone una concezione così rigida della legalità? La verità formale resta la cifra del procedimento penale o civile, ma, ancora una volta, non si può confondere la verità formale e la stessa legalità come idea con la verità formale e la legalità come forme fenomenologiche. Dal punto di vista empirico-storico, si danno casi processuali “normali o ordinari” e casi “complessi o problematici”, casi per i quali dunque si rende necessario ora l’uno ora l’altro metodo, ora anche ambedue i metodi. Kantianamente parlando, questa visione del diritto è di tipo trascendentale, integrativo-regolativo, con l’essenziale apporto della fenomenologia husserliana, volta a cogliere e a distinguere all’interno, non al di fuori o al di sopra, dei fenomeni dati, nella fattispecie di natura giuridica, la loro essenza ovvero il loro vero nucleo di razionalità rispetto alle loro manifestazioni esteriori o alle loro molteplici sfaccettature (13).
E’ senz’altro vero che, come sostiene il giurista piemontese, il processo non può accertare la verità a qualsiasi costo. Se il metodo di ricerca della prova è corrotto, egli argomenta, il risultato conoscitivo è falso. Ma, d’altra parte, se la possibilità stessa di acquisire la prova è totalmente vanificata o neutralizzata da condotte ambientali e soggettive fraudolente o criminali, non si comprende perché dovrebbe risultare illegittimo il rovesciamento del tavolo da gioco. La procedura penale è certamente, in linea di principio, l’argine razionale che lo Stato pone alla propria stessa violenza punitiva, tranne quando, per via rigorosamente ed esclusivamente formale, si rischi concretamente di alterare o truccare le regole del gioco processuale: in quel caso la razionalità giuridica è chiamata a prevedere delle contromisure adeguate per il ripristino del normale svolgimento dell’iter processuale. Non si tratta quindi di pensare il procedimento penale, secondo i timori espressi da Cordero, in senso utilitaristico, ma, al contrario, si tratta di fare in modo che, anche in presenza di difficoltà apparentemente insormontabili, il processo penale continui ad essere governato da criteri di giustizia sostanziale e di pubblica moralità.
3. Beninteso, non è che Cordero fosse ignaro della parziale problematicità delle sue proposte, ma era così convinto della sostanziale bontà delle proprie idee da non riconoscerne la reale rilevanza e i probabili effetti dannosi circa la possibilità di una corretta ricostruzione della verità processuale dei fatti in giudizio. E non è un caso che un suo allievo, come Maddalena, abbia scritto con molta chiarezza: «Che nella formazione della prova sia necessario il contradditorio tra le parti davanti ad un giudice terzo e imparziale nessuno lo nega e questo non fa neppure più parte della materia del contendere. Nessuno vuole il grande inquisitore e nessuno vuole il processo segreto. Ma da qui a impedire che il giudice, che ha il dovere di giudicare, non possa – motivando e spiegandone le ragioni (che saranno poi sotto-poste a valutazione davanti al giudice di appello e di cassazione) – decidere in base alle dichiarazioni precedentemente rese dal teste davanti al pubblico ministero (o, adesso, magari anche davanti al difensore dell’imputato) il passo non è breve e francamente, a mio avviso, non giustificato da quella che è stata la mia personale esperienza in propo-sito. Certamente, non sono mancati casi (anche gravi e gravissimi) in cui vi sono state dichiarazioni istruttorie ‘forzate’ che hanno condotto anche a gravissime condanne in-giuste; ma – vorrei sottolineare – le ultime di cui si è avuto conoscenza sono avvenute sotto l’impero della disciplina attuale e non perché siano state utilizzate deposizioni rese fuori del dibattimento e senza il contraddittorio tra le parti, ma perché evidente-mente vi sono state delle falle soprattutto nel momento della loro valutazione. Ecco. Se, in tutta modestia, posso fare un appunto alle tesi dell’eccelso Franco Cordero, nei cui confronti ho sempre nutrito una ammirazione sconfinata, è quello di essere stato talmente eccelso da perdere forse troppo di vista la misera realtà» (14). E, con grande lucidità, Marcello Maddalena aggiungeva e precisava: «non vi è un unico tipo di processo penale che va bene per tutti i tempi, per tutti i luoghi e per tutti i tipi di reati e di criminalità. E, come ho detto con un pizzico di ironia di cui mi scuso, lo scopo del processo penale non è quello di consentire elaborazioni di più o meno raffinate teorie generali del diritto o del processo, ma di dare una risposta pratica, concreta, possibilmente rapida – in termini sia di sicurezza sia di civiltà – alle esigenze dei cittadini e delle troppe vittime di reati che ancora ci sono in Italia e dove non credo che la soluzione di tutti i mali possa essere rappresentata dalla grande novità dell’ultima riforma Cartabia e cioè la c.d. ‘giustizia riparativa’ che, se non bene gestita, rischia di aggiungere, per le vittime di reato, le beffe al danno già sofferto» (15).
In ogni caso, resta storicamente rilevante il fatto che la “Procedura penale” di Cordero sarebbe stato il testo a cui si sarebbero formate intere generazioni di magistrati, avvocati e studiosi di diverso rango, traghettando la cultura giuridica italiana dal codice fascista di Alfredo Rocco al nuovo codice del 1989 di Giuliano Vassalli. Tuttavia, le criticità della teoria giuridica corderiana sarebbero state nitidamente avvertite da buona parte del mondo giudiziario italiano e dalla stessa Corte Costituzionale che, nell’ultimo decennio del novecento, avrebbe inteso smantellare alcuni capisaldi della pur ingegnosa teorizzazione giuridica dello studioso piemontese, sì che, più precisamente, l’impianto elaborato da Cordero e recepito, come detto, da Vassalli nell’89, entra in crisi tra il 1991 e il 1992.
Nel ’92 l’Italia è sconvolta dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio e dall’esplosione di Tangentopoli. Di fronte all’emergenza della criminalità organizzata, il sistema accusatorio “puro” ideato da Cordero viene accusato di essere troppo farraginoso e di “sprecare” il lavoro degli inquirenti. La Corte Costituzionale interviene con tre storiche sentenze (n. 24, 254 e 255 del 1992), compiendo una sistematica erosione dei capisaldi corderiani attraverso tre meccanismi specifici. Il primo di questi meccanismi è il principio di “non dispersione dei mezzi di prova”. La Consulta introduce un concetto opposto all’epistemologia di Cordero: lo scopo del processo è l’accertamento della verità reale, e lo Stato non può permettersi di “perdere” elementi utili solo per ragioni di forma. La Corte stabilisce che se un testimone ha reso dichiarazioni al PM durante le indagini, e poi in aula si rifiuta di rispondere o scompare, quelle vecchie dichiarazioni scritte possono essere lette e usate come prova dal giudice. Il “muro” di Cordero tra indagine e processo viene abbattuto. Il secondo meccanismo è la svalutazione del contraddittorio. Per Cordero il contraddittorio (l’esame incrociato in aula) era lo strumento di calcolo scientifico per generare la prova. La Corte Costituzionale nel 1992 lo retrocede a un mero “diritto della difesa”, sacrificabile di fronte all’esigenza di sicurezza dello Stato. La prova torna a essere un documento scritto, formato in segreto dal PM, e non più l’atto vivo che si forma in aula.
Il terzo meccanismo è il ritorno dei poteri d’ufficio del giudice. Sempre nel 1992, la Consulta dichiara illegittimi i paletti che impedivano al giudice di disporre prove da solo. Se le parti non portano prove sufficienti, il giudice può intervenire d’ufficio per cercarle (ex art. 507 c.p.p.). Viene così ferito il concetto corderiano di onere della prova: il giudice non è più l’arbitro passivo, ma un soggetto che può correre in soccorso di un’accusa carente per evitare che il processo finisca con un’assoluzione. Questa erosione fu così profonda che portò Cordero a denunciare il tradimento del codice del 1989, ridotto a un “ibrido” sfigurato. Il Parlamento sarebbe tuttavia intervenuto nel 1999 modificando l’articolo 111 della Costituzione per costituzionalizzare il “Giusto Processo” e blindare, almeno sulla carta, le idee di Cordero. Di fatto, oggi esiste «un divario incolmabile tra i principi sanciti dall’articolo 111 della Costituzione, che si fonda sul modello accusatorio, e il processo penale nella legge, nella giurisprudenza e nella prassi. Le ragioni di questo divario sono complesse e includono: l’ostilità di gran parte della magistratura nei confronti del principio accusatorio; il timore che il modello accusatorio sia il preludio alla separazione delle carriere; la giurisprudenza che spesso porta a un’interpretazione riduttiva delle garanzie procedurali; e l’intelligenza artificiale, alcuni aspetti della quale rischiano di privare il giudice e le parti del loro imprescindibile impegno» (16).
4. Nell’attuale attività giudiziaria italiana, si trovano così a coesistere forzosamente due metodi processuali ritenuti o percepiti da molti come incompatibili, quello accusatorio sostenuto da Cordero e quello inquisitorio adottato molto spesso nella corrente pratica giudiziaria, ma che si tratterebbe invece di armonizzare, di integrare, di unificare in senso pragmatico-funzionale anche alla luce della diversità, della specificità, dei singoli casi processuali. Non si comprende perché debba teorizzarsi o esasperare le ragioni dell’inconciliabilità e della contrapposizione tra due sistemi di accertamento della verità, del dolo o della colpa, che, al contrario, possono essere resi reciprocamente propedeutici, felicemente complementari. D’altra parte, non è forse vero che «la Corte costituzionale, dopo avere premesso che fine ineludibile del processo è la ricerca della verità, liquidò il contraddittorio, sul presupposto che fosse nocivo per l’accertamento dei fatti» (17). Ora, non si tratta di liquidare unilateralmente questo o quel metodo di indagine e di giudizio, ma di integrare metodi diversi di ricerca espungendo da entrambi le parti o i momenti meno funzionali ad un accertamento quanto più possibile rigoroso della verità reale oltre che della verità formale.
Dal punto di vista della funzionalità dello Stato, l’idea di integrare i due sistemi ha una forza logica notevole: l’efficacia investigativa (tipica dell’inquisitorio) e le garanzie difensive (tipiche dell’accusatorio) potrebbero operare come fasi complementari di un unico percorso di giustizia. Tuttavia, Cordero risponderebbe con quella sua intransigenza metodologica che non ammetteva compromessi. Per comprendere perché la dottrina pura esasperi questa inconciliabilità, dobbiamo guardare alla “scienza della mente”. Per Cordero, i due metodi non sono semplici “tecniche”, ma strutture mentali opposte. Il metodo inquisitorio si basa sul sospetto che cerca conferme; quello accusatorio sul dubbio che cerca smentite. Cordero sosteneva che se permettiamo al giudice di utilizzare elementi del metodo inquisitorio (come usare i verbali delle indagini in aula), la sua mente si formerà un preconcetto (il “fantasma”) che renderà il successivo dibattimento accusatorio solo una farsa teatrale. L’inquisitorio, insomma, finirebbe per “ingerire” l’accusatorio. Ma, si può replicare, quella paventata da Cordero è una possibilità non una necessità logica, come altrettanto possibile, non necessario logicamente, è che un giudice si metta a sparare all’impazzata contro il pubblico presente in tribunale. Tutto dipende dall’atteggiamento mentale con cui ci si pone di fronte ai diversi metodi dell’indagine e dell’accertamento giudiziari.
Bisogna acquisire certo la verità formale, ma essa può essere acquisita con strumenti di indagine più o meno stringenti ed efficaci, a meno che non si voglia sostenere che la civiltà del diritto si possa ridurre a un insieme di buone maniere e a indagini superficiali o invisibili: è di tutta evidenza che questo significherebbe tradire la funzione stessa del diritto, che nasce per accertare la verità dei fatti, sia pure nei limiti del possibile e non nei limiti del bon ton, per proteggere i diritti e garantire la giustizia attraverso regole certe e verificabili, anche se talvolta, ove necessario, ragionevolmente severe e inflessibili. Un’indagine troppo discreta non raccoglie le prove necessarie. Senza prove reali, la verità dei fatti, da acquisire per via formalmente ineccepibile, svanisce. Se le regole del diritto diventano solo etichetta, i forti o i furbi opprimono i deboli o gli onesti senza ostacoli. Le garanzie giuridiche devono valere per rendere più solide e non più aleatorie la ricerca della verità e l’applicazione della giustizia.
La convivenza di metodo accusatorio e metodo inquisitorio per i puristi del diritto non è un’integrazione felice, bensì una “contaminazione” che rischia di indebolire l’unica difesa del cittadino contro il potere dello Stato: la certezza della forma. Che è un’obiezione corderiana legata alla psicologia del giudice. Ma a tale obiezione si può e si deve rispondere che a decidere del reale valore di quella convivenza non potrà essere la psicologia del giudice, ma la sua moralità, il suo senso etico della giustizia, giacchè la psiche condiziona il giudizio e la coscienza ma sono la razionalità e la coscienza morale che devono pur sempre governare i moti inconsci o istintivi del giudice come di chiunque altro. Ci mancherebbe altro! Io non sono d’accordo con Fornero su un punto: là dove ritiene che in democrazia come nei tribunali di uno Stato di diritto possa essere raggiunta non la verità assoluta ma la semplice verità formale. Intanto, credo non sia corretto assolutizzare il significato di democrazia e di Stato di diritto, giacchè, come insegna Husserl, altro è l’idea, altro le sue forme fenomenologiche. Ma poi, pur di certo convenendo sulla inconoscibilità umana della verità assoluta, direi che non è affatto detto che la verità processuale debba coincidere esclusivamente con una verità formale derivante da un semplice contraddittorio puramente verbale e argomentativo delle parti che il più delle volte si carica di un insignificante e sterile significato eristico, cioè polemico e non dimostrativo.
Qui, il riferimento ad Husserl fa emergere un limite profondo del pensiero di Cordero: scambiare il modello teorico e astratto della democrazia con le sue concrete e spesso imperfette manifestazioni fenomenologiche è proprio l’errore in cui rischia di cadere il purismo giuridico. L’ attacco al “contraddittorio puramente verbale” svela la grande illusione dell’accusatorio puro. Se il processo diventa solo una gara di retorica e di abilità argomentativa tra avvocati e procuratori, la verità svanisce. Diventa un mero esercizio polemico (eristico, appunto), dove non vince chi ha ragione o chi descrive la realtà, ma chi è più bravo a narrare, a manipolare i segni o a sfruttare i vizi di forma o, più banalmente, chi rappresenta, chi difende il cliente ritenuto tacite più autorevole socialmente o professionalmente più attendibile dal giudice di turno. Ridurre la giustizia a una “verità formale” scaturiente da un duello verbale o poco più rischia di trasformare il tribunale in un teatro cinico, dove il dramma umano e la sofferenza della vittima o dell’innocente vengono subordinati ad ambigue regole del gioco.
È proprio in questa profonda frattura che si inserisce perfettamente il pensiero di Salvatore Satta, l’altro grande giurista-scrittore. Se per Cordero il processo era una scommessa logica che doveva produrre una forma, per Satta il processo era un abisso insondabile, totalmente estraneo a qualsiasi pretesa di calcolo o di vittoria dialettica: Satta, da nichilista radicale, avrebbe sottoscritto la diffidenza verso il formalismo verbale. Per lui, nessun metodo — né l’inquisitorio con la sua pretesa di verità assoluta, né l’accusatorio con la sua verità formale — potrà mai toccare l’essenza di ciò che è accaduto. La verità non è l’esito di una scommessa logica. Per Satta, l’atto del giudicare è un mistero tragico. Nel suo saggio “Il mistero del processo”, spiega che il giudizio non serve a “risolvere” un problema o a ristabilire l’ordine, ma è un’esperienza dolorosa in cui gli uomini cercano disperatamente di fare qualcosa (giudicare altri uomini) che spetterebbe solo a Dio. Il contraddittorio non è una macchina scientifica, ma una sofferenza necessaria. Il nichilismo sattiano non comporta solo il rifiuto dell’idea che la giustizia possa accontentarsi di un gioco retorico, ma va oltre, affermando che il processo è esso stesso una pena, indipendentemente dal verdetto.
In tal senso, la differenza tra la posizione sattiana e quella che qui sta esprimendo è netta e sostanziale. L’esito dell’interpretazione sattiana è una totale impotenza conoscitiva: dato che la verità è irraggiungibile, sia il metodo accusatorio sia quello inquisitorio sono ugualmente inutili e fallimentari. Nella visione qui proposta, invece, l’approccio è di stampo pragmatico-funzionale: entrambi i metodi sono strumenti virtualmente validi e utili, purché smettano di farsi la guerra ideologica. Qui non ci si arrende al vuoto come Satta, ma si propone una via d’uscita concreta: integrare l’accuratezza investigativa della tecnica inquisitoria con le garanzie dialettiche di quella accusatoria. In questo modo, i due sistemi cessano di essere dogmi contrapposti e diventano fasi complementari di un unico percorso razionale, capace di aderire alla specificità dei singoli casi e di evitare che la verità reale venga sacrificata sull’altare del cavillo formale o della perfetta regolarità procedurale.
5. Quello che inspiegabilmente si rifiuta di riconoscere Cordero è che la verità formale può essere solo il risultato di un modo truffaldino dei decisori processuali di confrontarsi con indizi e prove prodotti in giudizio. Se anche capiscono bene la natura e la fondatezza di una contestazione, vanno spesso alla ricerca di obiezioni sottilissime e arzigogolate che, per un errore formale, la mancanza di una firma nella sede giusta, un pasticcio sintattico, una omessa puntualizzazione documentale, a fronte di chiare minacce o allusioni intimidatrici nel corso di una telefonata, di una registrazione, di una generica conversazione, di subdole operazioni amministrative e finanziarie di ingiustificato arricchimento, potrebbero invalidare almeno parzialmente persino un capo d’accusa solido come un palazzo di acciaio e granito. La giustizia, così, diventa una realtà non immune da modi truffaldini di esercitarla, ed è proprio questo il dramma del cittadino comune che assiste al trionfo del cavillo sulla giustizia sostanziale: il palazzo d’acciaio e granito della verità che crolla per una firma mancante o per un’eccezione procedurale arzigogolata. Certo, Cordero, nel difendere la sua “verità formale”, non negherebbe affatto l’esistenza di queste storture, ma risponderebbe rovesciando la prospettiva con un argomento di pura autodifesa democratica: il formalismo come scudo contro la tirannia. Cordero sosteneva che la forma, anche quando appare assurda o pedante, è l’unico argine che il cittadino ha contro l’arbitrio del potere. Se oggi permettiamo a un giudice di superare un “errore formale” (come una firma mancante o un’intercettazione non autorizzata) in nome di una colpevolezza che appare evidente, domani quel medesimo potere potrà scavalcare le regole per condannare un innocente scomodo. Per Cordero, sacrificare la forma significa aprire la porta all’arbitrio totale dello Stato. Nel caso di una registrazione confusa, Cordero eccepirebbe che il “pasticcio sintattico” non è un dettaglio burocratico, ma un vizio logico. Se un segno non è chiaro e privo di vizi nella sua genesi, usarlo per condannare significa basarsi non sulla scienza, ma sulla divinazione o sul pregiudizio dell’inquirente, anche se, pur dovendosi riconoscere che un segno da solo non può essere sufficiente o determinante ai fini di una condanna o di una assoluzione, mentre può esserlo ove il segno venga diligentemente e opportunamente contestualizzato. Da questo punto di vista, aveva ragione Satta nell’eccepire che l’idea corderiana di un processo che potesse essere una “macchina scientifica pulita” fosse un’ingenuità illuminista. E qui l’attacco alla visione di Cordero, lungi dall’essere gratuita o malevola, smaschera in realtà l’ipocrisia di un sistema che, per proteggere astrattamente la libertà di tutti, finisce spesso per proteggere concretamente l’impunità di pochi attraverso il sofisma eristico.
E’ opportuno ribadire che qui il problema sollevato non è quello di un semplice cavillo o di elementi formali che, in casi particolarmente complessi e oggettivamente ambigui, potrebbero giustificare l’insorgenza di un dubbio insuperabile, ma quello di cavilli o di elementi formali che, in ogni caso, non potrebbero annullare una minaccia documentata, una estorsione fotografata o filmata, una ruberia provata da una serie legalmente non contestata di ricevute. Nei tribunali italiani queste scene sono all’ordine del giorno. Questa è giustizia da monnezza, nella quale confluisce la pratica di una magistratura ideologizzata o più semplicemente predisposta a tacite operazioni corruttive come all’intrallazzo più osceno (18). Qui non si sta parlando di un dubbio sull’autenticità di una prova, ma di scenari in cui la verità storica è accecante, documentata e indiscutibile — un’estorsione filmata, ricevute inoppugnabili — eppure viene spazzata via da un presunto o reale vizio di forma collaterale. Quella che ho definito come “giustizia da monnezza”, è la clamorosa dissociazione tra il senso comune della giustizia e la fredda logica dell’ordinamento. Di fronte a un’estorsione chiaramente filmata ma annullata perché il decreto di autorizzazione della telecamera aveva un vizio di forma, Cordero non avrebbe vacillato. Avrebbe risposto che una prova raccolta fuori dalle regole è un “non-atto”, un elemento scientificamente infetto per il diritto. Per lui, il collasso di un singolo processo, per quanto scandaloso e ingiusto verso la vittima, è un prezzo accettabile pur di mantenere sacro e inviolabile il principio che lo Stato debba seguire le sue stesse leggi. È la prevalenza dell’astrazione sulla realtà. E quella di Cordero, che aveva sempre rigettato i dogmi della religione cattolica, era semplicemente un’intransigenza cieca, dogmatica.
E’ necessario dunque superare il vicolo cieco dell’ideologia rifiutandosi di considerare i metodi come “religioni” laiche e trattandoli per ciò che sono: strumenti tecnici al servizio della giustizia. L’inconciliabilità esasperata da Cordero è un dogma astratto; l’integrazione è una necessità razionale. Ed è senza dubbio possibile strutturare e giustificare scientificamente la complementarità o integrazione pragmatico-funzionale dei due metodi o sistemi: A. nel Processo Penale, il metodo inquisitorio e quello accusatorio non si escludono, ma devono essere reciprocamente propedeutici, operando in momenti successivi secondo una rigida divisione dei compiti: fase Inquisitoria (la ricerca e la salvaguardia). Nella fase iniziale delle indagini, il metodo deve essere necessariamente orientato all’archetipo inquisitorio. Lo Stato deve avere la massima efficacia nel raccogliere e “fissare” i segni del reato (l’estorsione filmata, i flussi finanziari, le tracce biologiche). Se un testimone chiave rende dichiarazioni immediate, quelle dichiarazioni hanno un valore di genuinità storica che il formalismo non può cancellare. La tecnica inquisitoria serve a blindare la verità materiale prima che venga inquinata dal tempo o dalle strategie processuali. Una volta cristallizzato il materiale, subentra il metodo accusatorio come strumento di controllo. Il dibattimento e il contraddittorio non servono a “creare” la prova dal nulla (come pensava Cordero), ma a sottoporre a scommessa logica il materiale già raccolto. Non sarà più ineluttabile la distruzione della prova per un cavillo, ma ci si potrà avvalere del diritto di verificarne l’attendibilità e la legalità. Il processo funziona se la tecnica inquisitoria fornisce la materia prima (il fatto reale) e la tecnica accusatoria fornisce il vaglio critico (la garanzia). Isolare l’una dall’altra produce o la barbarie del sospetto o il cinismo del cavillo (la “giustizia da monnezza”).
B. L’approccio pragmatico-funzionale trova un terreno ancora più fecondo nel Processo Civile, dove la rigidità del metodo accusatorio puro (il principio dispositivo, per cui il giudice può giudicare solo sulle prove portate dalle parti) mostra limiti evidenti. Nel diritto civile, la natura dei singoli casi esige metodi diversi. In una controversia puramente commerciale tra due grandi società, il metodo accusatorio puro, purchè correttamente recepito e applicato dal giudice, è perfetto: le parti sono uguali e giocano la loro partita eristica. Ma quando entrano in gioco diritti indisponibili o soggetti deboli (diritto di famiglia, tutela dei minori, rapporti di lavoro, fallimenti), lo Stato ha un interesse pubblico all’accertamento della verità reale. In questi casi specifici, il metodo deve integrarsi con la tecnica inquisitoria: il giudice deve avere poteri istruttori d’ufficio per ordinare perizie, cercare documenti e andare oltre il “detto” delle parti. Integrare i due metodi nel civile significa adattare la forma alla sostanza del diritto da proteggere. In sostanza, la critica a Cordero consiste nel dimostrare, come spero di aver contribuito a fare, che la forma deve essere un vestito che protegge la verità, non un sudario che la soffoca. L’armonizzazione pragmatica che si è proposta mira a togliere al processo quell’aspetto di “gioco polemico ed eristico” e a restituirgli la sua funzione originaria: accertare la responsabilità umana nel modo più vicino possibile alla realtà dei fatti.
Francesco di Maria
NOTE
1. F. Cordero, Gli Osservanti, Giuffrè, Milano, 1967. Sull’impostazione filosofica, teoretica, e insieme ideologica, più che giuridica di quest’opera, si possono vedere le considerazioni di A. Condello, Intorno a “Gli Osservanti” di Franco Cordero, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, Vol. 1 n. 28 (2024), pp. 23-32.
2. F. Cordero, Genus, De Donato, Bari, 1969
3. B. Riccio, Cordero: l’eresia contro il potere, in “Gli Stati Generali”, 9 maggio 2020.
4. Ivi.
5. F. Cordero, Opus, Einaudi, Torino, 1972.
6. F. Fonio, Crisi di coscienza di un letterato: l’Opus di Franco Cordero, in “Open Edition Journals”, 9, 2009, pp. 37-47.
7. G. Illuminati, Franco Cordero processualista, in “Giustizia Insieme” del 19 maggio 2020.
8. F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012.
9. Si veda G. Illuminati, Franco Cordero processualista, cit.
10. Sul diritto italiano nella procedura penale prima e dopo Cordero, cfr. R. Orlandi, Franco Cordero intellettuale del dissenso, in Memoria, testimonianze e ritratti di giuristi italiani del Novecento, ”Giustizia Insieme”, 24 luglio 2025; Franco Cordero e le dottrine del processo penale, in “Lo Stato”, 2021, n. 16, pp. 353-367; ma anche P. Ferrua, Prefazione a “Le situazioni soggettive nel processo penale” di Franco Cordero, Giappichelli, Torino, 2022, e F. Giunchedi, Franco Cordero e l’abuso del processo, in “Archivio penale”, 23 gennaio 2024, fasc. 1, pp. 1-16.
11. E. D’Alessandro, Dialogando con Franco Cordero a proposito dell’onere della prova nel processo civile (art. 2697 c.c.), in “Iudicium. Il processo civile in Italia e in Europa”, 2024, n. 4, pp. 475-489.
12. Cfr. tra molti, G. Spangher, Processo penale tra modello inquisitorio e modello accusatorio, in “Penale. Diritto e procedura”, 24 maggio 2022.
13. Si veda, in particolare, A. Kojève, Lineamenti di una fenomenologia del diritto, Marsilio, Venezia, 2024.
14. M. Maddalena. Cordero il giurista, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, vol. 1, n. 28, 2024, p. 120.
15. Ivi, pp. 120-121.
16. P. Ferrua, Franco Cordero e il processo accusatorio, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, vol. 1, n. 28, 2024, pp. 9-21.
17. P. Ferrua, Franco Cordero e il processo accusatorio, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, cit., p. 11.
18. Tra i libri più significativi al riguardo si possono vedere i libri di S. Zurlo, Il libro nero della magistratura, Baldini-Castoldi, Milano, 2020 e Il nuovo libro nero della magistratura, Baldini-Castoldi, Milano, 2024 e di A. Sallusti-L. Palamara, Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, Rizzoli, Milano, 2026, che è la continuazione del libro del 2022 Il sistema, scritto sempre per Rizzoli da Sallusti e Palamara.